Riforma in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro

L’Ufficio Legislativo e Affari Giuridici di Confesercenti ha diffuso una circolare sulle nuove regole introdotte dall’Agenzia dei Monopoli (Circolare n. 18del 19 maggio 2022) che indica definizioni, istruzioni, chiarimenti e linee guida in tema di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art.110, comma 7 del T.U.L.P.S.

A questo link è consultabile la circolare dell’Ufficio Legislativo Confesercenti che indica nel dettaglio le procedure e gli adempimenti richiesti.

Di seguito alcuni passaggi significativi:

Sono ancora aperti, con scadenza 30 giugno, i termini per la presentazione delle istanze di rilascio dei nuovi nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e c) già certificati secondo le regole tecniche previgenti e già installati.
Per completare la fase di transizione alle nuove regole, è in via di elaborazione una determinazione direttoriale che, a partire dal prossimo 1° luglio, provvederà a dettare le regole per l’attuazione della nuova regolamentazione anche agli apparecchi che vengono utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.
È prevista, inoltre, una ulteriore circolare di attuazione del Protocollo recentemente stipulato tra l’Agenzia ed il CONI relativo alla gestione degli apparecchi utilizzati a fini sportivi da atleti tesserati con ASD e SSD affiliati alle diverse Federazioni sportive.

Tutti gli apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro sono classificati attualmente entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS; fra queste si collocano anche gli apparecchi di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972, riconducibili antecedentemente ai comuni biliardi, biliardini e, più in generale, agli apparecchi elettromeccanici e meccanici.

Tutti i nuovi apparecchi comma 7 prodotti ed importati a partire dal 1° giugno 2021 devono dunque essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.
Tale certificazione è necessaria anche per quegli apparecchi antecedentemente inquadrati fra gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che prima della nuova regolamentazione erano prodotti e venduti senza alcuna certificazione, adesso, invece, prevista dalla legge.

Esercizi stagionali
La nuova regolamentazione adottata con la DRTEC e la DRA si applica, altresì, agli apparecchi senza vincita in denaro installati presso gli esercizi stagionali. Il termine di presentazione delle istanze, tuttavia, ha concluso i suoi effetti in un periodo in cui gran parte di queste attività, peraltro, soggette a frequenti cambi di gestione, sono chiuse. Per tali motivi, l’applicativo per la presentazione delle istanze di autocertificazione per il rilascio dei nulla osta di esercizio di cui agli articoli 4 e 5 della DRA, presente nell’area riservata del sito istituzionale di ADM, sarà reso disponibile all’utenza a partire dal 1° giugno p.v. e fino a tutto il 15 giugno 2022.