Decreto in Gazzetta Ufficiale: ecco la road map per il superamento delle restrizioni. Da maggio addio al Green Pass, con alcune eccezioni

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022 il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso, che definisce la road map del “superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” fissato per il 31 marzo.

Ecco le principali misure che definiscono la progressiva eliminazione dell’obbligo di Green Pass fino alla sua eliminazione dal 1 maggio, con alcune eccezioni.

Green Pass

Dal 1 aprile non servirà più il Green Pass per:

Consumo di cibo e bevande all’aperto, sia per i bar sia per i ristoranti.
Trasporto pubblico locale (metropolitane, autobus, tram…).
Accesso a negozi e attività commerciali, tra cui uffici pubblici, poste, banche, musei e mostre, spettacoli all’aperto e per salire sui mezzi pubblici locali, come bus, tram, metro e treni regionali (resta l’obbligo di mascherina Ffp2)
Sport all’aperto.

Dal 1 aprile al 30 aprile sarà sufficiente il Green Pass Base per

L’accesso a bar e ristoranti al chiuso
Uso dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza, come arei, navi, treni da alta velocità o intercity con mascherina Ffp2.
Accesso allo stadio (la capienza sale al 100% ma serve la ascherina) per assistere a eventi sportivi
partecipare concorsi pubblici
mangiare nelle mense aziendali
fare visite in carcere.

Rimane l’obbligo di Super Green Pass fino al 30 aprile per

Cinema
Piscine al chiuso
centri benessere
palestre
centri ricreativi
centri culturali
convegni e congressi.
Sale gioco, scommesse e bingo.
Discoteche e sale da ballo (capienza al 100%).
Eventi sportivi al chiuso (che, unitamente a quelli all’aperto, torneranno alla capienza massima a partire dal 1 aprile).

Dal 1 maggio non sarà più necessario possedere il green pass, base o rafforzato, per le attività e i servizi sopracitati, tenuto conto delle dovute eccezioni: per gli esercenti delle professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA l’obbligo rimane in vigore fino al 31 dicembre 2022, pena la sospensione. La certificazione sarà necessaria per “i visitatori delle RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Lavoro

Verrà richiesta fino al 30 aprile la certificazione base, ottenibile con vaccinazione, tampone o certificato di guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro (inclusi i dipendenti over 50).
Gli over 50 non rischieranno più la sospensione dal posto di lavoro, ma rimarrà la multa di 100 euro. Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, la misura è in vigore fino al 15 giugno per gli over 50, mentre viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori sanitari e quelli delle Rsa.

Smart working semplificato
C’è una proroga dello smart working semplificato per i lavoratori privati, anche dopo la fine dello stato di emergenza del Covid del 31 marzo: dal 1 aprile al 30 giugno 2022 è possibile decidere il lavoro agile per i dipendenti, con la procedura più snella che non prevede la necessità di accordi individuali.

Scuola
Resta la Didattica a Distanza soltanto per i positivi, gli altri studenti proseguono l’attività in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione” si legge all’interno del decreto-legge. Per quanto riguarda, invece, l’isolamento, gli alunni dei diversi ordini e gradi potranno seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata “accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo”.

Mascherine

RImane ancora l’obbligo nei luoghi al chiuso; Ffp2 su mezzi di trasporto pubblici, a lunga percorrenza e locali, e in cinema, teatro, stadi, concerti, palazzetti sportivi, impianti di risalita.

A questo link è possibile consultare il testo integrale del Decreto in Gazzetta Ufficiale