Agenzie e Tour Operator, aiuti per la digitalizzazione: nel decreto legge Pnrr stanziati 98 milioni

Buone notizie per agenzie di viaggio e tour operator che intendono sostenere investimenti nei prossimi anni per la digitalizzazione delle proprie attività. Tra le agevolazioni per le imprese del turismo che sono contenute nei primi 4 articoli del Decreto Pnrr approvato dal Consiglio dei ministri il 27 ottobre 2021 vi è anche un credito d’imposta, di complessivi 98 milioni di euro, della durata di qualche anno (fino al bilancio 2024 per i soggetti solari) in modo che si possa adeguatamente pianificare una politica di investimenti.

L’articolo 4 del Dl Pnrr nello specifico prevede per le agenzie di viaggio e i tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12) un credito d’imposta sui costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo digitale a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Il credito d’imposta, che si rivolge ad una platea di circa 7.500 agenzie viaggio e una ottantina di tour operator, è pari al 50% sull’ammontare dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale fino d un massimo complessivo di 50mila euro. Per individuare i costi agevolabili il Decreto Pnrr rimanda a una norma del 2014 (articolo 9, comma 2 del Dl 83/2014) che riguardava, però, un credito d’imposta per la digitalizzazione degli «esercizi ricettivi», quindi non tutte le previsioni risultano conferenti ad agenzia viaggio e tour. Lo sono in ogni caso la gran parte. Vediamole nel dettaglio:

1 impianti wi-fi con velocità di connessione di almeno 1 Megabit/s in download (solo a condizione che l’esercizio ricettivo li metta a disposizione dei propri clienti in servizio gratuito precisa però la norma);

2 web ottimizzati per il sistema mobile;

3 programmi e sistemi informatici per la vendita “diretta” di servizi e pernottamenti purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

4 spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione dei servizi e pernottamenti turistici sui siti e su piattaforme informatiche specializzate;

5 servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

6 strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità a persone con disabilità;

7 formazione del titolare e del personale dipendente in relazione alle attività sopra elencate.

Il credito d’imposta, che dovrà rispettare le norme sugli aiuti di Stato, è utilizzabile solo in compensazione, non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir. Le modalità operative saranno contenute in un decreto del ministero del Turismo da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Pnrr.