Fase 2 dal 4 maggio 2020: chiarimenti per gli esercenti

Sintesi e chiarimenti delle normative in vigore dal 4 maggio riferite alle attività commerciali

Esercizi commerciali al dettaglio

Dal 4 maggio 2020 in relazione al commercio al dettaglio in sede fissa trova applicazione esclusivamente il DPCM 26 aprile 2020 e pertanto sul territorio regionale non c’è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda della tipologia.
Gli esercizi commerciali al dettaglio di qualunque tipologia (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, centri commerciali) di cui all’Allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020 possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui al predetto Allegato 1 e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del medesimo decreto.

Vendita al dettaglio con consegna a domicilio su ordinazione

La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita anche nei festivi e prefestivi quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.
Vendita di piante e fiori in esercizi commerciali al dettaglio.
Il DPCM 26 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio, ha inserito le attività di “Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti” tra le attività di commercio al dettaglio consentite di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto.
I produttori agricoli e la consegna a domicilio dei loro prodotti?
I produttori agricoli possono effettuare la consegna a domicilio su ordinazione dei prodotti di propria produzione, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

Commercio su area pubblica

I mercati e le attività di commercio su area pubblica
In base all’Ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 sul territorio regionale sono consentiti esclusivamente i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.
Non è consentita l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Gli operatori del commercio su aree pubbliche e la consegna a domicilio?
È consentita agli operatori del commercio su aree pubbliche (titolari di autorizzazione di tipo A o B), che al momento non possono esercitare presso i mercati e le fiere, perché sospesi, né in forma itinerante, la consegna a domicilio su ordinazione, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

Ristorazione, bar, aspoorto.

La vendita per asporto di cibi e bevande
Dal 4 maggio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 e sono superate le disposizioni più restrittive di cui alle precedenti ordinanze regionali.
È pertanto consentita la vendita di cibi e bevande da asporto da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, etc.) e da parte delle attività artigianali che vendano per asporto (quali a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso in base ad ordinanze regionali (spiagge e arenili) o comunali, secondo quanto disposto dall’ art. 1 c.1 lett.aa) del DPCM 26 aprile 2020, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
L’asporto è altresì consentito negli esercizi di somministrazione e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

Attività produttive, industriali, ricettive e commerciali.

Attività di manutenzione nelle strutture ricettive, balneari, termali o commerciali
Salvo quanto già previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 2 del DPCM del 26 aprile 2020, è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
A far data dal 29 aprile, in base all’Ordinanza n. 73 del 28 aprile 2020, sono consentite altresì alle imprese del settore edilizio le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri negli stabilimenti balneari sia su demanio pubblico che su proprietà private, nelle strutture ricettive, negli impianti termali, nei parchi tematici ed all’interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del COVID-19 nei cantieri” allegato al n. 7 del DPCM del 26 aprile 2020.

Servizi alla persona

Imprese esercenti l’attività di acconciatore ed estetista, la cui attività è sospesa
È consentito alle imprese esercenti l’attività di acconciatore ed estetista la consegna a domicilio su ordinazione dei prodotti afferenti i trattamenti che di norma vendono alla clientela, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

Servizi per gli animali

Attività di toelettatura animali da compagnia
Con Ordinanza n. 69 del 24 aprile 2020 si è disposto che, a far data dal 27 aprile 2020, è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale- toelettatura- ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
Detta disposizione rimane valida anche in seguito all’entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020.