Coronavirus: nuove disposizioni, obblighi e sanzioni in vigore dal 10 marzo al 3 aprile 2020

Il 9 marzo 2020, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo decreto recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. Le misure introdotte nel decreto precedente vengono quindi estese a tutto il territorio nazionale.
In tutto il Paese sono vietati gli spostamenti: sono consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Permane la forte raccomandazione a chi manifesta una «sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C» di rimanere a casa e contattare il proprio medico, limitando da subito tutti i contatti sociali. Sono «sospesi» i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del «personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale».
Per il nostro territorio rimangono quindi in vigore le disposizioni emanate l’8 marzo, cui si aggiungono due novità previste dal nuovo decreto:
il divieto di assembramento, sia in luoghi pubblici che privati,
lo stop agli eventi sportivi (potranno allenarsi a porte chiuse solo gli atleti di interesse Coni).
Tali disposizioni sono in vigore da oggi, 10 marzo 2020, e saranno efficaci fino al 3 aprile 2020.
Nello specifico, per le imprese e gli associati Confesercenti Parma, riportiamo di seguito i commi dell’articolo 1 del decreto precedente che riguardano attività commerciali, locali pubblici, mercati e manifestazioni e che rimangono, come detto, tuttora in vigore:
g) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
n) Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie (da 250 mq a 1500 mq) e grandi (oltre 1500mq) strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
Di seguito il testo del decreto.
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