Coronavirus: nuove disposizioni, obblighi e sanzioni in vigore dall’8 marzo al 3 aprile 2020

ATTENZIONE LE MISURE NEL PRESENTE TESTO SONO STATE SOSTITUITE,
NELLA SERA DEL 9 MARZO,  DALLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPCM9 VALIDE FINO AL 3 APRILE.

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Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un decreto che impone da subito e fino al 3 aprile nuove restrizioni al movimento delle persone e all’apertura delle attività, a causa dell’emergenza Coronavirus, in Lombardia e in alcune province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Nel decreto è specificato di “evitare in modo assoluto ogni spostamento all’interno dei territori salvo che per spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”.
A chi manifesta una «sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C» si raccomanda «fortemente» di rimanere a casa e contattare il proprio medico, limitando da subito tutti i contatti sociali. Sono «sospesi» i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del «personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale».
Per quanto riguarda, nello specifico, le imprese e gli associati Confesercenti Parma, riportiamo di seguito i commi dell’articolo 1 del decreto che riguardano attività commerciali, locali pubblici, mercati e manifestazioni:
g) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
n) Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
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SCARICA QUI IL CARTELLO CON I CONSIGLI PER RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO
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