Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento

l D.L. 30.4.2019 n. 34, conv.  dalla L. 28.6.2019 n. 58 (cd. decreto «crescita») ha introdotto alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento che dovevano entrare in vigore dal 1/1/2020 ma che, per mancanza del decreto attuativo, non sono ancora di fatto applicabili.
Dal 1° gennaio 2020 (come scritto la norma non è ancora operativa) per gli esportatori abituali è stato eliminato l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Rimane, tuttavia, per l’esportatore abituale, l’obbligo di trasmettere all’Agenzia i dati della dichiarazione di intento.
È poi previsto che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione debbano essere indicati nelle fatture emesse  ovvero debbano essere dichiarati dall’importatore nella dichiarazione doganale. In sostanza, a partire dal 2020, i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell’esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento (il numero di protocollo di 17 + 6 numeri)  e non genericamente quelli del protocollo attribuito e data desumibili dall’apposito registro delle dichiarazioni di intento.
Da ciò appare inevitabile che una volta in vigore la nuova normativa,  chi emette la fattura dovrà controllare il predetto protocollo nel proprio cassetto fiscale (….occorrerà  avere le credenziali per l’accesso) oppure (come sta accadendo in questa fase transitoria di inizio 2020 in attesa del decreto attuativo)  l’esportatore abituale dovrà comunque provvedere a comunicare al fornitore l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, inoltrandogli una copia della richiesta come fatto fino al 31/12/2019.
Una volta divenuta operativa la nuova normativa, verrà, inoltre, meno l’obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento e di annotarle in appositi registri e conservarle. Viene meno anche l’obbligo, ricadente solo in capo ai fornitori, di esporre i dati delle lettere di intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale (Quadro VI).
In definitiva poiché la nuova normativa non è ancora in vigore, tutto rimane ancora come prima. Ci segnalano però che alcuni software  prevedono già l’indicazione del protocollo nella fattura elettronica, consigliamo quindi  l’indicazione da subito del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento in fattura, anche se poi prudenzialmente  continueremo  ad indicare, nel campo “altri dati” o “causale”, la data ed il numero di protocollo (nostro) delle dichiarazioni di intento ricevute come sempre fatto.
SANZIONI
Alle semplificazioni negli adempimenti è stato accostato un inasprimento sanzionatorio.
La sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 che colpiva il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all’art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate, è stata rimpiazzata con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta fermo restando il versamento della stessa, in capo al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva «senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate» della lettera di intento.