Dichiarazione imposta di soggiorno: scadenza prorogata al 30 settembre

Ci saranno tre mesi di tempo in più per inviare la dichiarazione telematica, che dovrà essere trasmessa cumulativamente per gli anni 2020 e 2021 al fine dell’indicazione da parte dei gestori di strutture così come i percettori di redditi da locazioni brevi delle informazioni relative all’imposta versata.

Assoturismo Parma ricorda che con decreto attuativo sono state emanate le disposizioni per la presentazione del riepilogo dei versamenti dell’imposta di soggiorno per tutti i soggetti che esercitano attività ricettiva (imprese, attività familiari, appartamenti uso turistico e locazioni brevi) nei comuni che l’hanno adottata come ad esempio Parma e Salsomaggiore Terme.

E’ stato infatti approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le relative istruzioni e le specifiche tecniche, che i titolari delle strutture ricettive situate sul territorio devono trasmettere ai Comuni dove è stata istituita.

Al riguardo si evidenzia che:

  • la disposizione introdotta dal D.L. Rilancio ha attribuito la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; in tale ambito, sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, si è posto in capo ai predetti soggetti la responsabilità di presentazione della dichiarazione in oggetto;
  • la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 e 2021 deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA all’Agenzia dell’Entrate, entro il 30 giugno 2022 anche se a valori zero (es. sospensione attività).

Rammentiamo che in linea generale, la dichiarazione andrà poi presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

 

Per informazioni e approfondimenti, contattare il proprio Consulente ovvero il responsabile Assoturismo Confesercenti Parma, dott. Stefano Cantoni (3487119173) .

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