Gal del Ducato: bando per la “Qualificazione delle imprese turistiche ricettive”. Domande entro il 30 settembre 2022

Con una delibera del gennaio scorso, Il Gal del Ducato, in attuazione degli interventi previsti nel Piano di Azione Locale (Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 19) ha emanato un bando per la “Qualificazione delle imprese turistiche ricettive”.

L’Operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Focus area P6A “Favorire la diversificazione, la creazione, lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” e punta a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici (es. ristorazione, bar, attività di supporto al cicloturismo), al fine di migliorare e incrementare l’attrattività e la fruizione del territorio.

Beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso:
• le ditte individuali;
• le società (di persone, di capitale, cooperative e consortili) e i consorzi definiti come micro e piccole imprese ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive
18 aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE);

In caso di società consortili e consorzi, ciascuna impresa consorziata può partecipare ad un solo raggruppamento e non può presentare, se appartenente ad un raggruppamento, domanda di contributo in
forma singola.
In nessun caso possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel presente bando le società strumentali controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici.
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL del Ducato, non potrà
beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19 del PSR e del presente bando. Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio assuma la carica di amministratore del GAL, il soggetto
giuridico privato rappresentato né lui personalmente, potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19 del PSR e del presente bando.

Importi e aliquote di sostegno
Non saranno considerati ammissibili progetti che prevedono una spesa ammissibile, in sede di concessione del contributo inferiore a Euro 10.000,00.
La spesa massima ammissibile per ogni progetto è di Euro 80.000,00.
La dimensione minima dell’investimento per l’intero progetto dovrà essere mantenuta e assicurata anche in fase di rendicontazione a saldo delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, qualora a seguito delle verifiche istruttorie compiute dall’Ente competente in merito alla rendicontazione a saldo delle spese sostenute dovesse risultare il mancato rispetto di tale dimensione minima, il contributo concesso sarà revocato.
Il contributo in conto capitale è pari:
– al 40% per microimprese comprese le ditte individuali e PMI in forma singola o associata, elevabile al 60% qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
• progetti presentati da giovani imprenditori (Allegato H);
• interventi in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013 (Allegato I)
• investimenti collettivi. (Per investimenti collettivi si intendono progetti presentati da forme aggregate di imprese i cui benefici ricadono su tutti i soci).

Condizioni di ammissibilità
Sono ammissibili i beneficiari indicati al precedente paragrafo 3 che, al momento della presentazione della domanda di contributo:
– presentino interventi da realizzare in territorio Leader del GAL del DUCATO (Allegato A);
– siano regolarmente iscritti all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione validata, aggiornata nell’anno solare di presentazione dell’istanza e fascicolo anagrafico formalmente corretto in gestione digitale e conforme ai contenuti dell’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017, determinazione n. 3211 del 23 febbraio 2021 e determinazione 23619 del 10 dicembre 2021.
Il mancato rispetto dell’adempimento relativo alla conferma o aggiornamento del fascicolo anagrafico aziendale almeno una volta nel corso dell’ultimo anno solare comporta l’impossibilità di utilizzare il fascicolo nell’ambito di nuovi procedimenti amministrativi sino al suo aggiornamento o conferma (D. M. 1° marzo 2021).
Pertanto, non sarà possibile presentare domande (sostegno, variante/comunicazione integrativa e pagamento) riferite a fascicoli per i quali non sia stata rilasciata una scheda di validazione nell’anno solare precedente la presentazione della domanda”.
– siano iscritti nel registro delle imprese o REA presso le CCIAA competenti per territorio e in attività;
– siano operanti nei settori della ricettività (ai sensi del Titolo II della L.R. 16/2004 e s.m.i) e possiedano come codice ATECO (ATECO 2007 Classificazione delle attività economiche – aggiornato al 2018) primario, uno dei seguenti:
• I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
• 55 ALLOGGIO
• 55.10.00 Alberghi
• 55.20.20 Ostelli della gioventù
• 55.20.30 Rifugi di montagna
• 55.20.40 Colonie montane
• 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (** Vd. nota)
• 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
• 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
• 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
• 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

(**) Non sono ammessi come beneficiari i gestori di Bed & Breakfast, di appartamenti ad uso turistico, ecc. per i quali non è prevista l’iscrizione alla Camera di commercio e l’apertura di partita IVA ai sensi della L.R.16 del 28/07/2004.
– non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
– l’impresa dovrà avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva) e rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente. I requisiti saranno verificati mediante il DURC in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e dell’eventuale concessione dell’aiuto. La regolarità contributiva sarà verificata, inoltre, al momento della liquidazione dell’aiuto.
La non regolarità costituirà elemento ostativo all’ammissibilità ed alla concessione. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci;
– in caso di richiedente non proprietario, ai fini dell’ammissibilità della domanda, potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore ai termini previsti dall’art 10 della L.R. 15/2021, a condizione che al momento della domanda di sostegno sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l’assenso all’esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare la validità del contratto in modo che abbia durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione (5 anni per ogni tipologia di bene). Il vincolo decorre dalla data di pagamento a saldo dei contributi.
In ogni caso il contratto dovrà essere della durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione al momento della concessione del contributo; – non siano identificabili come “imprese in difficoltà” secondo la normativa comunitaria. Per la definizione di impresa in difficoltà si applicano i criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01). In particolare, il punto 20, lettere a), b) e c), della Comunicazione della Commissione “Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) dispone che un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio – GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto (se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione) a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (ed a tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell’allegato II della direttiva 2013/34/UE), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Il rispetto del suddetto requisito sarà oggetto di apposita auto-dichiarazione da parte del rappresentante legale dell’impresa nel modulo di presentazione della domanda per la concessione del contributo.
– in caso di società, la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del vincolo di destinazione degli investimenti (art. 10 della L.R. 15/2021).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

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Per informazioni è possibile contattare il tecnico istruttore dott.ssa Nubia Tagliaferro allo 0521 574197animazione@galdelducato.it.