Pubblicato il Decreto Aiuti: le maggiorazioni dei crediti di imposta per le imprese, beneficiari e requisiti per il bonus 200 euro

E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (GU n.114 del 17.05.2022) il c.d. Decreto Aiuti contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Il Decreto contiene misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale. Contiene poi misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti. Interventi anche in materia di lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali e misure a favore degli enti territoriali per potenziare gli investimenti.

Vediamo le principali misure inserite nel decreto, che entra in vigore oggi e che potete consultare cliccando il link di seguito

Gazzetta Ufficiale n.114 del 17.05.2022 (Decreto Aiuti)

Maggiorazione crediti di imposta

Credito d’imposta acquisto energia e gas naturale
Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo del gas naturale, viene incrementato e passa dal 20% al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 (modificando l’art. 4 del DL n. 21/2022).
Per le imprese energivore e imprese a forte consumo di gas naturale, vengono incrementati i crediti d’imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25% la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 20 al 25% la quota della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.
Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, viene incrementato dal 12% al 15%.

Credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016,n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è aumentata dal 20 al 50%;

Credito d’imposta formazione 4.0
le aliquote del credito d’imposta previsto dalla legge n. 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese);
Tax credit cinema
Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.

Bonus 200 euro

Non solo dipendenti, pensionati, disoccupati, autonomi e professionisti. Ci sono anche altre categorie di lavoratori che potranno ricevere il bonus da 200 euro pensato dal Governo per sostenere le famiglie alle prese con i contraccolpi della guerra in Ucraina. L’una tantum, già allargata in una seconda stesura del decreto Aiuti anche ai percettori del reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali, agli autonomi e ai collaboratori domestici, nella sua versione definitiva include anche – a determinate condizioni – i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo, gli “intermittenti”, i lavoratori dello spettacolo, gli incaricati alle vendite a domicilio, gli autonomi (senza partita Iva). Il bonus arriverà a 31,5 milioni di italiani e costerà allo Stato 6,3 miliardi di euro, interamente coperti dalla tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche, che sale dal 10% al 25%, e che darà un gettito da 6,5 miliardi di euro.

Ecco i requisiti e le modalità per ottenere l’indennità straordinaria.

Lavoratori dipendenti
I lavoratori con rapporti di lavoro dipendente per i quali è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali (il requisito era una retribuzione annuale imponibile fino a 35mila euro) è riconosciuta per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione di luglio, un’indennità una tantum di 200 euro. Il bonus è dato in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di altre tipologie di prestazioni lavorative. Il bonus spetta una sola volta, anche se si è titolari di più rapporti di lavoro.

Reddito di cittadinanza
La rata di luglio del reddito di cittadinanza verrà integrata con l’indennità di 200 euro. Il bonus è erogato a condizione che nel nucleo beneficiario non ci siano soggetti che hanno diritto all’indennità in quanto appartenenti ad altre categorie.

Pensionati
L’Inps erogherà d’ufficio con la mensilità di luglio l’indennità di 200 euro ai titolari residenti in Italia di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30
giugno 2022. Anche in questo caso il requisito è un reddito personale 2021 assoggettabile a Irpef (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali) non superiore a 35mila euro. L’indennità è corrisposta una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto svolga attività lavorativa.

Disoccupati
L’Inps riconosce l’indennità da 200 euro a coloro che avranno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di Naspi e Dis-Coll (prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi). Bonus anche per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

Lavoratori domestici
Anche i lavoratori domestici (che risultino titolari di rapporto di lavoro all’entrata in vigore del decreto) hanno diritto all’indennità da 200 euro a luglio. L’erogazione spetta all’Inps ma per ottenerla si deve fare domanda presso gli istituti di patronato.

Co.co.co.
L’Istituto di previdenza, a domanda, eroga l’una tantum di 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratto attivo alla data di entrata in vigore del decreto. L’indennità è riservata a chi ha reddito derivante dai rapporti co.co.co. non superiore a 35mila euro per il 2021.

Stagionali del turismo e dello spettacolo
Bonus “automatico” da 200 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che hanno ottenuto l’indennità previste dai decreti per l’emergenza da Covid-19.

Lavoratori a intermittenza
Devono presentare domanda all’Inps per ottenere il bonus da 200 euro i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate da cui abbiano ricavato un reddito non superiore a 35mila euro per l’anno 2021.

Lavoratori dello spettacolo
L’Inps, a domanda, erogherà i 200 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Anche in questo caso il tetto di reddito derivante è fissato a 35mila euro per il 2021.

Autonomi (senza partita Iva)
Hanno diritto ai 200 euro anche i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie per i quali risulti almeno un contributo mensile per il 2021. Per ottenere l’indennità va presentata la domanda all’Inps.

Incaricati vendite a domicilio
L’Inps, a domanda, eroga i 200 euro agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da queste attività attività superiore a 5mila euro e titolari di partita Iva attiva.

Un fondo per autonomi e professionisti
Anche ad autonomi e professionisti verrà riconosciuta una indennità una tantum ma le modalità e la platea saranno definite entro 30 giorni da un decreto del ministero del Lavoro. La dotazione è di 500 milioni.

Bonus sociale energia elettrica e gas

Per il terzo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2022.

Ai fini delle dichiarazioni ISEE l’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l’applicazione dei bonus sociali elettricita’ e gas l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, e’ oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo e’ rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo.