Modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia in aree soggette per legge a tutela paesaggistica

L’articolo 28, comma 5-bis, del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022 (convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 aprile 2022), ha introdotto una importante modifica alla definizione di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001), e al regime amministrativo di tale intervento (art. 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380 del 2001).

La nuova normativa riguarda l’intervento di demolizione e ricostruzione ovvero di ripristino degli edifici ricadenti in aree soggette per legge a tutela paesaggistica (c.d. aree legge Galasso), di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che viene ora qualificato di ristrutturazione edilizia anche in presenza di modifica dei parametri edilizi (sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, volume).

Con questa importante modifica è stata superata la precedente norma restrittiva che comprendeva nella ristrutturazione edilizia solo gli interventi che prevedessero una fedele ricostruzione e che costituiva un forte limite alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente in un’ampia parte del territorio regionale. Al fine di chiarire la portata di questa previsione legislativa e di favorirne una uniforme applicazione sul territorio regionale, è possibile consultare l’allegato con una prima generale illustrazione dell’innovazione normativa approvata e degli effetti che essa comporta sulla disciplina edilizia vigente nella nostra regione.

Allegato: la portata dell’innovazione normativa