Le principali disposizioni fiscali della legge di Bilancio 2022: webinar gratuito di approfondimento giovedì 3 febbraio

“Le principali disposizioni fiscali della legge di Bilancio”, questo il titolo del webinar organizzato da Confesercenti Parma, che si terrà giovedì 3 febbraio alle ore 15,30 con la dottoressa Evi Pizzetti, responsabile fiscale dell’Associazione. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a ufficiostampa@confesercentiparma.it, indicando nome, cognome, ragione sociale e indirizzo mail. Riceverete, alla casella mail indicata, il link per partecipare al webinar (piattaforma zoom) martedì 2 febbraio.

Anticipiamo di seguito le principali tematiche che verranno affrontate nell’incontro, attraverso la sintesi di una circolare dell’Ufficio Tributario di Confesercenti che potete consultare al seguente link:

CIRCOLARE DELL’UFFICIO TRIBUTARIO CONFESERCENTI

MISURE FISCALI DI CARATTERE GENERALE

RT. 1, COMMI 2-4. REVISIONE DEL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE (C.D. “REVISIONE DELL’IRPEF”).

– Riorganizzazione delle aliquote IRPEF: è soppressa l’aliquota del 41%, l’aliquota del 27% passa al 25%, l’aliquota del 38% passa al 35% ricomprendendo nello scaglione i redditi fino a 50.000 euro ed i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati con aliquota al 43% (comprimendo di fatto anche gli scaglioni previsti fino ad oggi).
Quindi, le nuove aliquote e i nuovi scaglioni IRPEF, in vigore dal 2022, saranno i seguenti:
1) fino a 15.000,00 euro: aliquota del 23%;
2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro: aliquota del 25%;
3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro: aliquota del 35% (il penultimo scaglione si ferma a 50.000 euro anziché 55.000 euro);
4) oltre 50.000,01 euro: aliquota del 43% (scompare lo scaglione 55.000 – 75.000 attualmente tassato al 41%);

– Rimodulazione delle detrazioni spettanti per tipologia di reddito, tramite un “adattamento” alle nuove soglie di reddito per cui spettino tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);

Rimodulazione della disciplina del c.d. “bonus 100 euro” di cui al D.L. n. 3/2020. In particolare:
1) È prevista la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non risulti più dovuto il bonus;
2) È riconosciuto comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di specifiche condizioni previste dalla norma;
3) è abrogata l’ulteriore detrazione di cui all’art. 2 del D.L. n. 3/2020.

ART. 1, COMMI 5-7. DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
In correlazione con le disposizioni di cui al punto precedente è previsto che gli Enti locali abbiano tempo fino al 31 marzo 2022 per adeguare le addizionali al nuovo sistema di aliquote IRPEF entrate in vigore il 1° gennaio 2022.

ART. 1, COMMI 8-9. ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE
La disposizione prevede l’esenzione dall’applicazione dell’IRAP a partire dal periodo d’imposta 2022 per le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.

ART. 1, COMMA 706-707. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONE UNICO PATRIMONIALE
È disposta la proroga fino al 31 marzo 2022 delle esenzioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici disposte a seguito dello stato di emergenza epidemiologica.
In particolare, ci si riferisce all’esenzione dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto dai pubblici esercizi e del canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi destinati a mercati.
Inoltre, è disposta la proroga al 31 marzo 2022 anche delle seguenti agevolazioni vigenti in materia:
o le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo;
o la posa in opera temporanea su piazze e strade di strutture amovibili (dehor, tavolini, ombrelloni, ecc.) da parte di esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, per favorire il rispetto delle norme sul distanziamento, non è subordinata alle autorizzazioni ordinariamente previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione.

ART. 1, COMMA 913. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTELLE DI PAGAMENTO
In correlazione con quanto già stabilito dal c.d. “collegato fiscale” sul tema, in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, è stabilito che anche per le cartelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo sia spostato dagli ordinari 60 ai 180 giorni dalla notificazione.

ART. 1, COMMA 72. MODIFICHE IN TEMA DI “LIMITI ALLE COMPENSAZIONI”
La disposizione è volta ad aumentare strutturalmente dal 2022 il limite di due milioni di euro per ciascun anno solare relativo ai crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione orizzontale tramite modello F24 (ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale), che il c.d. “D.L. Sostegni bis”, al fine di incrementare la liquidità delle imprese, aveva così fissato per il solo 2021.

ART. 1, COMMI 637-644. MODIFICHE IN TEMA DI “CASHBACK”
A seguito della sospensione già operata per il secondo semestre 2021 sul tema, è definitivamente abolito anticipatamente rispetto all’originaria scadenza del 30 giugno 2022, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici (c.d. “Cashback di Stato”).

AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 1, COMMI 28 E DA 37 A 39 E 42 – . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “SUPERBONUS” E DETRAZIONI FISCALI PER LE C.D. “RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE”
Si prevedono una serie di disposizioni e proroghe per i “bonus edilizi”: Superbonus 110% (di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020), Bonus facciate, Ecobonus, Sisma bonus, bonus Mobili e bonus Verde. Sono inoltre previste detrazioni per l’abbattimento di barriere architettoniche.

ART. 1, COMMA 44. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. “TAX CREDIT BENI STRUMENTALI”
La disposizione proroga fino al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto fino a tutto il 2022, prevedendo anche una rimodulazione della disciplina.
In particolare, per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 acquisiti dal 2023 al 2025, il bonus sarà:
– pari al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– pari al 10% del costo per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
– pari al 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili fissato ad euro 20 milioni.
Per i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, la misura del credito è confermata al 20% per il 2023 e diminuisce gradualmente al 15% nel 2024 e al 10% nel 2025.

ART. 1, COMMI 486-487. MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE TURISMO, SPETTACOLO E AUTOMOBILE
La disposizione prevede l’istituzione presso il MISE di un apposito fondo, con dotazione di 150 milioni di euro per il 2022, al fine di sostenere gli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica.
Con decreto del MISE di concerto con il MEF, il Ministero del Turismo e il Ministero della Cultura da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, saranno definiti i criteri attuativi della norma.

ART. 1, COMMI 503-512. MISURE PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E GAS
La disposizioni introducono diverse misure volte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nelle fatture relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
In particolare è previsto che:
– gli oneri generali di sistema sino azzerati per le utenze elettriche domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW,
e ridotti per le restanti utenze elettriche;
– l’IVA sul gas naturale scenda al 5% indistintamente per tutte le utenze, sia per usi civili sia per usi industriali;
– gli oneri di sistema per il gas naturale siano ridotti per tutte le utenze, domestiche e non;
– in caso di mancato pagamento delle bollette della luce e del gas emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, le società dovranno offrire al cliente un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi.