10 Gennaio 2022: parte l’estensione del Super Green Pass e l’Emilia Romagna è in zona gialla. Il calendario delle nuove norme

Con una Ordinanza a firma del Ministro Speranza, visti i dati relativi a contagi e ospedalizzazioni, Il Ministero della Salute decreta il passaggio dell’Emilia Romagna in zona gialla.

Nulla cambia nella sostanza. Le nuove restrizioni in vigore da lunedì10 gennaio 2022, stabilite nel Decreto di fine anno del Governo che estende l’uso del Green Pass Rafforzato (clicca qui per consultare le norme in vigore dal 10 gennaio 2022i), valgono sia per la zona bianca che per la zona gialla.

Di seguito il link per consultare la tebella del Governo sulle attività consentite con Super Green Pass / Green Pass Base.

TABELLA DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE

IL CALENDARIO DI APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE NEI DECRETO SULL’OBBLIGO VACCINALE

Il Decreto è entrato in vigore sabato 8 gennaio 2022. Vediamo la timeline di applicazione delle norme in esso contenute e le sanzioni previste per le violazioni.

20 gennaio: obbligo di green pass (almeno ‘base’) per l’accesso alle attività che offrono servizi alla persona

1 febbraio: inizio sanzioni per obbligo di vaccino agli over 50, una tantum di 100 euro irrogata dall’Agenzia delle Entrate

1 febbraio (o altra data, nel caso sia previsto dal DPCM attuativo): obbligo di green pass (almeno ‘base’) per uffici pubblici, poste, banche e attività commerciali (salvo quelle per esigenze essenziali)

• 15 febbraio: obbligo di green pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni

I “lavoratori over 5″0 non vaccinati avranno quindi tempo fino al 31 gennaio per fare la prima dose di vaccino in modo da essere in regola per il 15 febbraio per l’accesso ai luoghi di lavoro col super green pass.

Per tutti gli over 50 le sanzioni pecuniarie per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale scatterebbero comunque dal primo febbraio.

LE SANZIONI

Ci sono tre tipi di sanzione:

1) 100 euro per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni);

2) Sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino è un lavoratore;

3) Sanzione da 600 a 1.500 euro se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.

Queste sanzioni si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno prescritto il green pass “rafforzato” per accedere a determinati servizi e attività (ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi ecc.). In questi casi, infatti, chi è tenuto al green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall’eta) soggiace a sanzione da 400 a 1.000 euro se colto senza green pass rafforzato nei luoghi nei quali è necessario.

Il “Super Green Pass per le persone guarite” viene attivato (o riattivato) in automatico dopo un tampone negativo.

L’elevatissimo numero di contagi ha messo in difficoltà il sistema e il Governo ha deciso di modificare la procedura. I tecnici del Ministero della Sanità hanno aggiornato l’algoritmo del sistema: non sarà più necessario attendere che il medico di base o l’Asl inserisca nel sistema il documento che attesta la guarigione, ma sarà sufficiente il tampone negativo. A partire dall’1 febbraio il Super Green Pass ottenuto con la guarigione dal coronavirus durerà 6 mesi.