Green pass: tutti gli adempimenti in vigore dal 15 ottobre per i datori di lavoro

Per effetto del D.L. n.127/2021, entrato in vigore il 22 settembre 2021, dal 15 ottobre scatta l’obbligo di Green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Vediamo di seguito quali sono i controlli che devono essere posti in essere dal datore di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori (dipendenti e non) che accedono alla propria azienda per motivi di lavoro, nonché i requisiti che i lavoratori stessi devono possedere per accedere ai luoghi di lavoro.
Nel dettaglio:
1. I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del suddetto decreto. A tale scopo è consigliabile inviare/consegnare una informativa scritta a tutti i lavoratori (v. allegato a fondo pagina);
2. Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde (Green Pass). Sono esenti dall’obbligo coloro che possono esibire un certificato di esenzione rilasciato secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;
3. L’obbligo del possesso il green pass si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (es. il fornitore che entra in azienda, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, l’appaltatore ecc.);
4. Il datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori, anche in forma scritta;
5. I controlli dovranno essere effettuati possibilmente prima dell’accesso al luogo di lavoro e dovranno, in linea di massima, avere cadenza giornaliera. I controlli potranno essere organizzati anche “a campione”;
6. Non è consentita la raccolta e la conservazione di nessun dato relativo alla certificazione verde esibita dai lavoratori.
7. A tal fine si dovrà procedere utilizzando l’app da scaricare su dispositivo mobile:
a. per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
b. per IOS https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117.
Il soggetto incaricato a svolgere i controlli può essere lo stesso datore di lavoro o un suo delegato (dipendente o collaboratore anche esterno) che dovrà essere appositamente autorizzato con atto formale (v. allegato 2). È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, di redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo;
8. Nel caso in cui i dipendenti comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, questi non possono entrare in azienda e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
9. È possibile sostituire il lavoratore assente per la suddetta motivazione, con altro lavoratore assunto a tempo determinato;
10. I lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde sono puniti con la sanzione da 600 a 1.500 euro, aumentata in caso di recidiva;
11. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre, si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
12. Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.
Ricordiamo che è sempre possibile contattare il referente Confesercenti Parma per ulteriori approfondimenti e informazioni.
Di seguito i documenti scaricabili:
Allegato 1: Informativa ai dipendenti
Allegato 2: fac simile delega per laddetto ai controlli e relative istruzioni
Cartello da affiggere in azienda (orizzontale)
Cartello da affiggere in azienda (verticale)