Green pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre

Il Green pass diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, quando è programmata la scadenza dello stato d’emergenza. È quanto stabilito dal nuovo decreto sul Green pass (Decreto nr. 127 del 21 settembre) varato nei giorni scorsi dal Governo e pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.
L’obbligo del Certificato verde riguarda sia il settore pubblico che quello privato.
“I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni” sull’obbligo di Green pass e, secondo l’articolo 1 del decreto, definiscono “entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”.
Sono previste multe fino a 1.500 euro per chi viene trovato senza certificato.
Il decreto prevede lo stop dello stipendio per i lavoratori sprovvisti di Green pass, ma non il licenziamento. Più nel dettaglio, “l’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senza Green pass è punito con una sanzione pecuniaria tra i 600 e i 1500 euro.
Il dipendente senza passaporto vaccinale è “considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Sostituzione dipendenti
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro può sospendere lo stesso
per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
La validità del Green Pass e i tamponi calmierati
Importanti novità anche per quanto riguarda la validità del Green pass: il certificato diventerà valido subito dopo la prima iniezione di vaccino, non più quindi dopo 15 giorni dalla somministrazione, come previsto dalla normativa previgente. Inoltre, sarà valido per 12 mesi dalla data di avvenuta vaccinazione o guarigione.
Per quanto riguarda i tamponi, infine, è stata estesa la validità dell’esito dei molecolari a 72 ore mentre quella degli antigenici continuerà ad essere 48 ore.
I lavoratori non potranno effettuare i tamponi gratuitamente. Il prezzo del test è di 15 euro. Saranno invece gratuiti per le persone “fragili”, per i quali è sconsigliata la vaccinazione e che, quindi, non avranno l’obbligo del Green pass.
A tal proposito, secondo quanto previsto dal nuovo decreto, le farmacie sono tenute ad assicurare, almeno sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del virus Covid-19, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa.
In caso di inosservanza della disposizione, verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000. Inoltre, il Prefetto territorialmente competente, potrà disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.
Clicca qui per consultare il testo del Decreto legge 127 del 21 settembre 2021