Green pass e modalità di verifica: le regole in vigore dal 6 agosto e le criticità su cui intervenire

In merito all’ultimo Decreto Legge del Governo Draghi, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre, evidenziamo in premessa che finalmente sono state accettate le richieste di modifica dei criteri per attribuire il colore alla zona geografica interessata dalla diffusione del virus, così di fatto appare scongiurata definitivamente ogni possibilità di nuove chiusure o lockdown.
Infatti nel provvedimento si specifica, ad esempio, che i possessori del green pass potranno addirittura circolare tra Regioni di colori diversi (es. giallo e rosso). Tutto ciò rappresenta un ulteriore segno importante di ritorno alla normalità sia nella vita sociale che nel lavoro.
Sempre con l’introduzione del Green Pass europeo, per l’accesso a locali ed eventi, si vuole ulteriormente colpire la diffusione del virus e tutelare le persone, anche coloro che per ragioni mediche non possono ricevere la vaccinazione.
A tale scopo l’Ufficio Legislativo e Affari Giuridici di Confesercenti Nazionale, ha diffuso una nota esplicativa ampia e che analizza a 360° il provvedimento.
Clicca qui per consultare la nota integrale dell’Ufficio Legislativo e Affari Giuridici di Confesercenti.
Poniamo l’attenzione su due aspetti in particolare:
Il primo riguarda il fatto che i lavoratori e collaboratori delle attività interessate dall’utilizzo del green pass al momento, non sono in alcun modo obbligati a vaccinarsi; il secondo aspetto invece che vogliamo segnalare, riguarda la possibilità di scaricare gratuitamente l’applicazione (APP) “VerificaC19” dal portale messo a disposizione delle imprese:
https://www.dgc.gov.it/web/app.html
Servizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive
Secondo l’interpretazione dell’Ufficio Legislativo nazionale la norma che prevede l’obbligo di green pass si riferisce alle attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio: riteniamo però che essa non si applichi ai servizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive. Ciò perché per l’accesso alle strutture ricettive non è richiesto il certificato verde, e le successive lettere dell’art. 9-bis prevedono per i servizi di ristorazione annessi alle varie attività elencate specifici richiami (vedasi lettera g), che nel caso considerato non sono presenti.
Concetto che viene confermato anche successivamente quando si stabilisce la necessità del green pass per “centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione”. La fattispecie – spiega la nota dell’ULeAG – rende evidente come per la previsione dell’obbligo di disporre del certificato verde nel caso del servizio di ristorazione annesso ad altra attività sia necessario un apposito richiamo.
La nota evidenzia poi come sia da rivedere l’obbligo di green pass per l’accesso a sagre e fiere. La norma è di fatto inapplicabile – spiega la nota -, poiché non si comprende come tecnicamente sia possibile la verifica del possesso del certificato verde per manifestazioni che si tengono all’aperto, per le strade e le piazze, senza contingentamenti e barriere fisiche, alla stregua dei mercati “in sede impropria” (cioè di quei mercati che non si tengono in strutture “dedicate”), per i quali peraltro non è previsto l’obbligo del certificato verde.
L’aspetto relativo ai controlli obbligatori metterebbe poi enti privati ed amministrazioni pubbliche organizzatori nella condizione di dover rispondere delle violazioni relative ai mancati controlli.
In una situazione simile il timore è che tali manifestazioni non possano tenersi, se non in forma contingentata. La disposizione implica dunque un urgente intervento che modifichi la previsione
Altro aspetto importante riguarda i soggetti deputati alla verifica del green pass:
a) I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti a pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 94/20091;
c) I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
d) Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
e) I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
f) I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
✓ I soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
✓ L’App di verifica è installata su un dispositivo mobile, che consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. L’applicazione italiana, denominata VerificaC19, è conforme alla versione europea, ma dispone di un numero inferiore di dati visualizzabili dall’operatore, in ottica di minimizzazione delle informazioni trattate. La procedura di verifica offline presuppone l’esistenza di una base dati locale che viene aggiornata tramite interrogazione alla propria piattaforma nazionale almeno una volta al giorno. Durante questa fase di aggiornamento vengono recepite tutte le informazioni sul materiale crittografico utilizzato dai vari Stati Membri, per garantire
l’autenticità, la validità e l’integrità delle Certificazioni mediante sigilli elettronici o mezzi analoghi.
Come si verifica il green pass con l’App VerificaC19 (gratuita)
Ecco come avviene la verifica:
La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
Le sanzioni
Sia ai cittadini che ai soggetti cui compete la verifica delle condizioni stabilite per l’accesso alle attività e ai servizi per cui è previsto il certificato verde si applica, in caso di violazione degli obblighi, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
Inoltre, a decorrere dalla terza violazione, in tre giornate diverse, delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis (I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10), si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

La Presidente Nazionale di Confesercenti Patrizia Deluise ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi esprimendo tutta la contrarietà dell’Associazione e le perplessità della categoria sulle modalità di applicazione del Green Pass, in particolar modo sulla responsabilità del controllo dei certificati che non può essere scaricata sulle imprese, auspicando la costituzione di un tavolo tecnico di confronto per apportare le necessarie correzioni e modifiche.

Clicca qui per consultare la lettera della Presidente De Luise al Presidente Mario Draghi