Assegno unico per i figli: misura ponte fino al 31 dicembre, rivolta anche ai lavoratori autonomi

L’assegno unico universale per i figli, previsto dalla legge delega n. 46 del 1° aprile 2021, entrerà nella sua fase definitiva soltanto nel 2022. Nel frattempo il Governo ha definito con decreto un assegno “ponte”, che prenderà il via dal 1° luglio 2021 e resterà in vigore fino 31 dicembre 2021. Una misura per sostenere la genitorialità di cui potranno giovare i nuclei familiari che non percepiscono gli Anf (assegni al nucleo familiare).  L’assegno ponte è rivolto anche ai lavoratori autonomi ed ai disoccupati, nel rispetto ovviamente dei requisiti previsti.
Beneficiari: anche le partite Iva
L’assegno “ponte” spetta quindi ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli Anf (questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, con una lieve maggiorazione). A differenza dell’Assegno unico universale che partirà dal 1° gennaio 2022, e che sarà rivolto ai figli con età compresa tra i 7 mesi della gestazione fino ai 21 anni (se ancora a carico), l’assegno ponte è rivolto soltanto alle famiglie con figli tra 0 e 18 anni.
Requisiti
Per accedere all’assegno “ponte”, il richiedente deve rispondere ai seguenti requisiti:
– essere in possesso di un Isee inferiore a 50 mila euro annui;
– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
non essere percettore degli assegni al nucleo familiare (il nuovo strumento si rivolge dunque solo a chi oggi è escluso da questo istituto);
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europe.
In alternativa essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea con:
a) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.
– essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Come si fa domanda
Per ottenere l’assegno è obbligatorio presentare domanda. Le domande andranno presentate entro il 30 giugno in modalità telematica sul portale internet dell’Inps (o tramite Caf e Patronati).
L’Inps fornirà entro il 30 giugno le istruzioni per presentare le domande e consentire le erogazioni a partire dal 1° luglio.
Per le domande presentate fino al 30 settembre 2021 si avrà comunque diritto a percepire anche le mensilità arretrate: le domande presentate dal 1° ottobre, invece, daranno diritto all’assegno a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.
I beneficiari del Reddito di cittadinanza non dovranno fare domanda, ma sarà l’Inps automaticamente a calcolare il diritto e l’importo dell’assegno. Non si tratta di un cumulo puro: dall’importo complessivo dell’assegno verrà sottratta la quota dell’RdC imputabile alla presenza di figli nel nucleo. Le somme erogate a titolo di assegno non saranno assoggettate ai vincoli di spesa e di prelievo tipici del RdC.
Accredito
L’assegno verrà erogato mensilmente sul conto corrente dei richiedenti e non concorrerà alla formazione del reddito.
Importi
Gli importi dell’assegno sono stabiliti dalla tabella allegata al decreto e calano al crescere del livello dell’Isee (ma questo vale solo per l’assegno “ponte”, da gennaio 2022 le cose cambieranno). Fino al 31 dicembre, dunque, gli importi sono i seguenti:
– fino a un massimo di 167,5 euro al mese per ciascun figlio, nel caso di Isee fino a 7 mila euro;
– dimezzati a 83,50 euro al mese a figlio intorno ai 15 mila euro di Isee;
– fino a 30 euro al mese per figlio con Isee intorno ai 40 mila euro;
– stabili a 30 euro fino a 50 mila euro di Isee, valore oltre il quale si annullano.
Ogni importo è riferito a un solo figlio, dunque l’importo finale che forma l’assegno è dato dall’importo a cui si ha diritto moltiplicato per il numero dei figli.
Gli importi per ciascun figlio sono maggiorati nei seguenti casi:
– famiglie con 3 o più figli: in questo caso gli importi per figlio sono maggiorati del 30%. L
– figli con disabilità: in questo caso l’importo mensile per figlio è maggiorato di 50 euro.
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Durata
Il beneficio “ponte”è concesso per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. Poi l’assegno unico universale per i figli entrerà a regime dal 1° gennaio 2022, l’assegno “ponte” avrà una durata semestrale prima dell’avvio del nuovo aiuto.
Compatibilità
L’Assegno ponte è compatibile con tutte le altre prestazioni a sostegno dei figli, tranne – come detto – che con gli Assegni al nucleo familiare. Le cose cambieranno dal 1° gennaio 2022 con l’introduzione della misura definitiva.
Incrementi Anf
Il decreto legge ha previsto una maggiorazione degli importi degli Anf, gli Assegni per il nucleo familiare. Dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’assegno sarà aumentato di 37,50 euro per ciascun figlio, in caso di famiglie fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio per le famiglie con almeno tre figli.
Genitori divorziati
Il decreto legge specifica che nel caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’Iban di ciascun genitore.