Fiepet Parma: le norme da osservare nei prossimi giorni e le nuove linee guida proposte al Governo

Considerando il buon andamento della situazione complessiva, sono in corso incontri nazionali e al Governo per verificare come anticipare e semplificare ulteriormente la ripresa delle attività economiche. A tal fine potrebbe essere anticipato il passaggio in zona bianca, previsto per il 14 giugno, il che comporterà ulteriori riaperture, semplificazioni e lo stop al coprifuoco.
Alleghiamo anche le nuove linee guida (vedi pag. 3 e 4 in particolare, link di seguito) proposte al Governo da Regioni e Provincie. Non sono ancora operative ma potrebbero diventarlo a giorni, per cui consigliamo di verificare con attenzione i punti che riguardano la vostra attività così da esser pronti ad applicarle.
Rimangono gli obblighi di prevenzione igienico sanitaria, come l’indossare le mascherine, gel disinfettanti, distanziamento 1 mt, pulizia toilette e locali, regole per il personale e collaboratori.
Massimo Delle Donne
(Presidente Fiepet Parma)
Stefano Cantoni
(Coordinatore Fiepet Parma)
Clicca qui per scaricare il documento con le linee guida proposte al Governo da Regioni e Province (Ancora da approvare)
Riepiloghiamo di seguito le principali norme in tema di riaperture, già previste per i prossimi giorni.
✓ Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui sopra, nonché dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con mo Le attività di ristorazione sono consentite anche per il servizio al banco fino alla chiusura,
nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti come previsti dall’art. 1(dal 7 giugno, le 24.00).dificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
Da considerare che, ai sensi dell’art. 12 del DL, i protocolli e le linee guida saranno ora adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome (vedi pdf allegato, in particolare pag. 3 e pag. 4 con la sintesi delle disposizioni).
Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.
✓ Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.
✓ Da considerare, come si vedrà, che la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (cioè la certificazione normalmente rilasciata al completamento del prescritto ciclo di vaccinazione) è ora rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Il CERTIFICATO VERDE O GREEN PASS
Art. 14. Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19
✓ La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
Ricordiamo che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2.
✓ La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera a), la quale aveva una validità di sei mesi ed ora ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale, è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato.
Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
✓ La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera b) ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione, ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.12.
✓ La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c) ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
✓ La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.