Decreto Legge 31 Marzo: fino a fine mese Italia in rosso o arancione. Le misure in vigore dal 7 al 30 aprile

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, 31 marzo, un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Le principali misure riguardano l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, lo scudo penale per chi somministra i vaccini, il ritorno a scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
Niente zona gialla: fino al 30 aprile le Regioni potranno essere soltanto rosse o arancioni, anche se il Governo prevede la possibilità di deliberare, in questo arco temporale, un allentamento delle misure, qualora lo consentano l’andamento dell’epidemia e l’attuazione del piano vaccini.
Obbligo di vaccino: l’obbligo riguarda il personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione). La sospensione durerà al massimo sino al 31 dicembre 2021.
Scudo penale: esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative.
Scuola: Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre, in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Spostamenti: restano vietati gli spostamenti fra regioni e comuni diversi. Eccezion fatta per chi si muove per motivi di lavoro, salute o necessità e sempre per far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. Si possono raggiungere le seconde case di cui si ha la disponibilità da prima del 14 gennaio. Dunque si potrà andare in seconde abitazioni pure in altra regione, anche se rossa, se non abitata da altri e solo con la propria famiglia. Sì ai ricongiungimenti di partner che lavorano in città diverse.
Nei tre giorni di Pasqua, da sabato a Pasquetta, in qualsiasi zona ci si trovi si potrà andare a trovare (in due e con bambini sotto i 14 anni) a casa amici o familiari all’interno dei confini regionali. Ma dal 6 aprile chi abita in zona rossa non potrà più muoversi per andare a casa di altre persone a meno che non ci siano ragioni di necessità o urgenza come assistere una persona non autosufficiente. Nelle regioni in arancione le visite ( in due e con i figli) consentite, ma non si potrà uscire dal Comune.
Sport palestre e piscine off-limits. Restano le regole finora vigenti: possibile fare passeggiate (solo vicino casa nelle zone rosse), praticare jogging, andare in bicicletta. Ancora chiuse palestre e piscine. In zona arancione possono continuare la propria attività club e circoli che consentono lo svolgimento di sport in forma individuale (tennis, golf, padel) e, per quanto riguarda gli sport di squadra, solo per gli allenamenti. Rimane permessa ovunque la pratica sportiva a livello agonistico.
Viaggi all’estero: l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, firmata per evitare trasferte di massa di italiani per Pasqua e valida fino al 6 aprile, prevede che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati dell’Unione europea, siano obbligati a sottoporsi al tampone e a un periodo di 5 giorni di quarantena. Speranza, con un’altra ordinanza, dovrebbe prorogare questa misura per l’intero mese di aprile.
Cinema e teatri: in assenza di un miglioramento del quadro dei contagi e dei ricoveri, anche ad aprile rimarranno chiusi cinema e teatri.
Ricordiamo le regole per gli esercizi commerciali in zona rossa:
Commercio al dettaglio: gli esercizi commerciali sono chiusi, salvo che per le rivendite di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e altri beni di prima necessità. Mercati  chiusi, salvo che per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e floro-vivaistici.  Restano inoltre chiusi, nei giorni prefestivi e festivi, gli esercizi commerciali all’interno dei mercati chiusi e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e altre attività simili possono effettuare consegne a domicilio, nonché l’asporto nella fascia oraria 5-22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (per i bar – ossia i pubblici esercizi con codice ATECO prevalente 56.3, l’asporto è consentito solo nella fascia oraria 5-18). Non è consentito il consumo sul posto salvo che per quelle attività site nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nonché per l’attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e con riferimento agli esercizi situati nelle strutture ricettive, a favore dei rispettivi alloggiati e a qualunque ora. Si possono prendere bevande da asporto da enoteche e vinerie fino alle 22. Queste regole sono fissate fino al 30 aprile, visto che valgono sia per la zona rossa che per la zona arancione. Tuttavia è possibile un allentamento delle misure, che sarà valutato dal governo dopo Pasqua, e che potrebbe consentire qualche riapertura in alcuni territori, sempre in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dell’attuazione del piano vaccinale.
Servizi alla persona: obbligo di chiusura per barbieri, parrucchieri e centri estetici, restano aperte al pubblico tintorie, lavanderie e pompe funebri.
Le Strutture ricettive sono aperte.
Agenzie viaggi:  Attività non sospese, ferme restando le cautela in ordine agli spostamenti fuori dal Comune, da valutare alla luce dell’esigenza di viaggio.
Agenzie immobiliari: Attività non sospese, ferme restando le cautela in ordine agli spostamenti fuori dal Comune, da valutare alla luce dell’esigenza immobiliare del cliente.
Servizi bancari e finanziari: aperti
Attività professionali: consentite.
Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.
Discoteche e sale da ballo restano chiuse.
Per Fiere, sagre e manifestazioni fieristiche in struttura vige l’obbligo sospensione attività.
Parchi tematici e di divertimento: obbligo sospensione attività.
Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: obbligo sospensione attività.
Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.
Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche)che all’apoerto.
Palestre, piscine, centri benessere e termali: obbligo sospensione attività, salvo che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
Convegni, congressi e altri eventi: sospesi, salvo che se svolti con modalità a distanza
Impianti sciistici: chiusi, salvo che per attività agonistica autorizzata.
Musei e altri istituti e luoghi della cultura: attività sospesa, salvo che per quella di biblioteche e archivi su prenotazione.