Decreto Sostegni: soggetti destinatari, presentazione delle istanze, importi del contributo a fondo perduto e modalità di erogazione

Da oggi, martedì 30 marzo, e fino al 28 maggio prossimo, sarà possibile presentare domanda per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Legge “Sostegni”.
Quali sono i requisiti per poter accedere ai finanziamenti? come si presenta la domanda all’Agenzia delle Entrate? come si calcola l’importo del contributo e in che forme si può ottenere? Ecco una guida sintetica ed esauriente compilata dalla dott.sa Evi Pizzetti, Responsabile area fiscale Confesercenti Parma.
I SOGGETTI BENEFICIARI
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021, sono stati approvati il modello e le istruzioni, nonché definite le modalità di presentazione, per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del DL n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”).
Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).
COME SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Le istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021, esclusivamente in via telematica con un software di compilazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate. E’ possibile inviare l’istanza dalla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. E’ possibile delegare l’invio ad un intermediario abilitato.
In caso di scarto dell’istanza è possibile presentare una nuova istanza entro il 28 maggio, termine ultimo per la richiesta.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
L’ammontare del contributo viene poi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
In particolare, tale percentuale è pari al:
• 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1milione di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1milione di euro e fino a 5milioni di euro;
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Pertanto, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta comunque l’importo minimo del contributo. In presenza di tali requisiti, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, mentre l’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Si ricorda che, a scelta del beneficiario, l’Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante:
• mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
• mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta dell’agevolazione. In caso di opzione per il credito d’imposta, questo potrà essere utilizzato in compensazione dal beneficiario, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo.
PROSSIME MISURE PREVISTE
L’attuale decreto ha riproposto crediti d’imposta già esistenti. Con il prossimo DEF dovrebbero essere previsti ulteriori stanziamenti necessari a rinforzare le attuali misure di sostegno alle imprese.
Per qualsiasi informazione o chiarimento vi invitiamo a contattate gli uffici di Confesercenti Parma.