Il TAR Lazio, con sentenza n. 1862, del 16 febbraio scorso, ha annullato il DPCM del 14 gennaio 2021 nella parte in cui esclude gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in “zona rossa”.
La sentenza comporta senza dubbio l’immediata decadenza della sospensione, nelle “zone rosse”, dell’attività di estetista, da considerare esercitabile, tanto quanto quella di parrucchiere e barbiere, nel rispetto delle linee guida approvate dalle Regioni per l’esercizio dell’attività.
Qualora, il prossimo 5 marzo, alla scadenza del DPCM del 14 gennaio 2021, il Presidente del Consiglio dovesse riproporre restrizioni per le zone rosse, non potrebbe che prenderne atto, modificando il testo del provvedimento.
Nel frattempo, qualora gli Organi di vigilanza dovessero contestare agli estetisti che in “zona rossa” esercitino l’attività una ipotetica violazione delle norme di contenimento anti-Covid 19, gli operatori dei servizi alla persona in questione potrebbero facilmente opporre l’avvenuto annullamento da parte del TAR Lazio della sospensione prevista per la particolare attività dal DPCM 14 gennaio, che pertanto non può esplicare più effetti restrittivi nei confronti degli estetisti.
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