Provvedimenti Legislativi di fine 2020 . Decreto Ristori , Legge di Bilancio, Decreto Proroghe

Si illustrano le principali misure previste dai seguenti provvedimenti (scaricabili in formato word qui):

1. Il D.L. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), convertito con modificazione dalla Legge n. 176/2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pagg. 2-12);

2. La Legge n. 178/2020 (c.d. “Legge di bilancio 2021”) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (pagg. 13-34);

3. Il D.L. n. 183/2020 (c.d. “Decreto Proroghe”) recante: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (pagg. 35-41).

1. DECRETO RISTORI

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In particolare, il provvedimento, oltre a convertire in Legge con modificazioni il D.L. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), abroga espressamente con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi i seguenti decreti:

  • D.L. n. 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”);
  • D.L. n. 154/2020 (c.d. “Ristori-ter”);
  • D.L. n. 157/2020 (c.d. “Ristori-quater”);

Di seguito, per comodità di fruizione e con riferimento anche alle precedenti comunicazioni predisposte dall’Ufficio Tributario Confesercenti sul tema, si riportano le principali misure previste dal D.L. Ristori in questione evidenziando, inoltre, le novità introdotte in fase di conversione in legge dello stesso.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Sono confermati i diversi contributi a fondo perduto previsti dai quattro Decreti Ristori a favore dei soggetti colpiti dalle ultime restrizioni.

In particolare:

    • i contributi si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda, che esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 4;
    • il contributo è aumentato del 50% per gli operatori dei settori economici individuati dai seguenti codici ATECO:
      • 56.10.30 (gelaterie e pasticcerie);
      • 56.10.41 (gelaterie e pasticcerie ambulanti);
      • 56.30.00 (bar e altri esercizi simili senza cucina);
      • 55.10.00 (Alberghi) aventi domicilio o sede operativa nelle regioni nelle c.d. zone “arancioni” e “rosse”.
    • Il beneficio è riconosciuto anche ai soggetti titolari di partita Iva, alla data del 25 ottobre 2020, che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone “rosse”.
    • Per ottenere l’erogazione del ristoro risulta necessario il rispetto della condizione per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (per i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2019 tale requisito non è richiesto) e inoltre:
      • i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 25 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, ottengono automaticamente il nuovo contributo dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
      • i soggetti che non hanno presentato l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (entro il 15 gennaio 2021), secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 358844 del 20 novembre 2020.

CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI

È confermata l’attribuzione di contributi a fondo perduto nel 2021, nel limite di spesa di 280 milioni di euro, ai soggetti con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020. L’indennizzo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di specifica istanza, secondo le modalità e i termini che dovranno essere fissati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia stessa.

BONUS VACANZE

Confermate le modifiche apportate al c.d. “bonus vacanze” che viene esteso fino al 30 giugno 2021. Si evidenzia che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI

Il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. Rilancio viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per:

    • le imprese operanti nei settori individuati dai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto, coinvolti dalle ulteriori restrizioni previste dalle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020;
    • le imprese che esercitano le attività individuate nell’allegato 2, nonché a quelle svolgenti le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator), e che hanno la sede operativa in una “zona rossa”;

Al riguardo si evidenzia che:

    • tale agevolazione spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019;
    • si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art.28 del D.L. n. 34/2020.

ESENZIONE SECONDA RATA IMU

Ad integrazione di quanto già previsto sul tema da:

    • l’art. 78 del Decreto Agosto recante “Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo”;

è confermata l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU 2020 per:

    • gli immobili e le relative pertinenze ove si svolgono le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al Decreto;
    • per gli immobili e le relative pertinenze ubicati nelle zone rosse nei quali vengono esercitate le attività individuate dai codici inclusi nell’allegato 2;

Infine, si ricorda che l’esenzione IMU si applica ai soggetti passivi dell’imposta, che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzioni.

PROROGA ESENZIONE TOSAP E COSAP

La nuova disposizione è volta a prorogare dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 l’esonero TOSAP e COSAP in favore di:

    • gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande;
    • ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

DETASSAZIONE INDENNITÀ E CONTRIBUTI COVID

La nuova disposizione prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura ricevuti “in via eccezionale” dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché dai lavoratori autonomi a seguito dell’emergenza epidemiologica, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

PROROGHE FISCALI

    1. proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap:
      • per i soggetti ISA dei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi registrati nel 2019 e dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;
      • per gli esercenti attività di gestione di ristoranti in zona arancione a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi registrati nel 2019 e dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;
      • per imprese con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019 e che nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019;

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021;

    1. proroga al 30 aprile 2021 del termine previsto all’art. 42-bis del D.L. 104/2020 relativo alla eventuale regolarizzare degli omessi versamenti IRAP (di cui all’art. 24 del D.L n. 34/2020) per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previste dalla disposizione;
    1. proroga al 1 marzo 2021 del termine entro il quale è possibile provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la c.d. “rottamazione dei ruoli” (di cui agli art. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018) e per il c.d. “saldo e stralcio” (di cui all’art. 1, comma 184 e seguenti della Legge n. 145/2018);
    1. proroga dei versamenti nel settore dei giochi:
      1. entro il 18 dicembre può essere versato il 20% del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco e del canone concessorio del quinto bimestre 2020. Al riguardo il restante 80%, maggiorato degli interessi legali calcolati giorno per giorno, può essere corrisposto in rate mensili di pari importo: la prima con scadenza 22 gennaio 2021, le altre entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo, l’ultima rata entro il 30 giugno 2021.
    1. Sospensione dei versamenti tributari:
      1. dei versamenti in scadenza nel mese di novembre relativi all’IVA, alle ritenute alla fonte e alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta:
        1. per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (ex art. 1 del D.P.C.M 3 novembre 2020);
        1. per i soggetti che esercitano le attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni;
        1. per i soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 2 ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona rossa;
      1. dei suddetti versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 (compreso l’acconto IVA di dicembre):
        1. per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019 e che, nel mese di novembre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019;
        1. per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019;
        1. a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
          1. agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
          2. agli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni, nonché ai soggetti operanti nei settori individuati nell’allegato 2, ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE

La disposizione di fatto modifica l’istituto della rateizzazione dei ruoli.

In particolare, è disposto che:

    1. a partire dai provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020(quindi strutturalmente):
      1. dalla data di presentazione della domanda di dilazione e fino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all’eventuale decadenza della richiesta, sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
      2. non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta;

il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

    1. per le istanze presentate dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (quindi temporaneamente):
      1. è innalzata da 60.000 a 100.000 euro la soglia dell’importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
      2. la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate (invece che le ordinarie cinque), anche non consecutive.

Inoltre, la disposizione prevede che:

    1. i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione prima dell’8 marzo 2020 (la data è anticipata al 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione;
    2. possono essere accordate nuove dilazioni anche relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate (rottamazione e saldo e stralcio) disciplinate dal D.L. 193/2016 e dal D.L. 148/2017.

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MISURE SUL LAVORO

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L’art. 12, commi da 1 a 8, prevede la concessione di ulteriori trattamenti di CIG, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario relativi alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di 6 settimane.

Le suddette ulteriori 6 settimane di trattamento costituiscano la misura massima che può essere richiesta nel medesimo periodo con la causale Covid-19.

Come specificato agli articoli 12-bis e 12-ter le prestazioni possono concernere i lavoratori alle dipendenze (del datore di lavoro richiedente il trattamento) alla data del 9 novembre 2020.

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020. Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo pari:

– al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;

– al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui sopra. Tale facoltà può essere esercitata anche con riferimento ad una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio.

SGRAVI CONTRIBUTIVI

Al comma 14 dell’art. 12 viene previsto a favore dei datori di lavoro (con esclusione di quelli agricoli) che non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui sopra l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021. L’esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

All’art. 12, commi 16-bis e 16-ter, si riconosce per il 2021 un contributo, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di un milione di euro, in favore delle cooperative sociali che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, donne vittime di violenza di genere.

L’art. 15-bis, commi 12 e 13, proroga per il 2021 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

I commi da 9 a 11 dell’art. 12 prorogano fino al 31 gennaio 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Il divieto di licenziamento non si applica nei seguenti casi:

– cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;

– accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali sarà riconosciuta la NASPI;

– licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Al riguardo si evidenzia che la legge di Bilancio 2021 prevede la proroga del divieto di licenziamento al 31 marzo 2021 in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 peri trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

BONUS BABY-SITTER

L’art. 13-terdecies riconosce, esclusivamente nelle zone rosse, in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’Inps genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura, il diritto di fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ai genitori lavoratori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (al 100%) e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Come precisato dall’Inps nel messaggio n. 4678 dell’11 dicembre 2020, al momento possono essere remunerate con il Libretto Famiglia solo le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 9 novembre fino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.

CONTRIBUTI VOLONTARI INPS

Con l’art. 13-undecies si dispone che versamenti dei contributi volontari Inps, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i 2 mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

SMART WORKING

L’art. 22 estende l’ambito di applicazione del diritto al lavoro agile o ad un congedo straordinario riconosciuto in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, prevedendo che tale diritto sia riconosciuto:

– per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente e minore di anni 16 anni a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, ovvero nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, ovvero

– per tutto o parte del periodo in cui il figlio (convivente e convivente e minore di anni 16 anni) sia interessato da un provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Ai sensi dell’art. 21-bis del decreto Agosto, il diritto è riconosciuto con riferimento ai periodi (o frazioni di periodo) compresi entro il 31 dicembre 2020.

In caso di congedo, in luogo della retribuzione, viene riconosciuta dall’INPS – ovvero dall’amministrazione pubblica datrice di lavoro – un’indennità pari al 50% della retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all’intera retribuzione. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione.

Limitatamente alle zone rosse, all’art. 22-bis viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile.

NUOVE INDENNITÀ

Agli articoli 15 e 15-bis vengono previste nuove indennità una tantum da 1.000 euro per i lavoratori stagionali, inclusi quelli del turismo, dello spettacolo, quelli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera.

I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum prevista dall’articolo 15-bis (ex articolo 9, comma 1, del decreto Ristori quater). I lavoratori che non hanno invece beneficiato di tale indennità onnicomprensiva devono invece presentare domanda telematica all’Inps entro il 31 dicembre 2020 (termine così prorogato dall’INPS con circolare n. 146 del 14 dicembre 2020).

Gli articoli 17 e 17-bis, invece, riconoscono di un’indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A.

2. LEGGE DI BILANCIO 2021

CORRISPETTIVI TELEMATICI, LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI E CASHBACK

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

(commi da 1109 a 1115)

Sul tema in oggetto, la disposizione è volta a:

    • modificare il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Infatti, è previsto che:
      • a decorrere dal 1 gennaio 2021, si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta in caso di omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione o nella misura fissa di 100 euro qualora l’irregolarità non incida sulla liquidazione del tributo;
      • non risulta possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso qualora la violazione sia già stata constatata;
    • differire al 1 luglio 2021 la possibilità di utilizzo dei c.d. “sistemi evoluti di incasso” che consentano ai commercianti e assimilati di provvedere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

(comma 1095)

Sul tema della Lotteria dei Corrispettivi sono introdotte le seguenti novità:

    • in merito all’estrazione a sorte di premi legata agli acquisti di beni e servizi la partecipazione è riservata esclusivamente a chi utilizza strumenti di pagamento elettronici (saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti);
    • il portale Lotteria dedicato ai consumatori per informazioni e servizi sarà gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non più dall’Agenzia delle Entrate.

N.B. Sul tema, il D.L. Proroghe (che verrà analizzato di seguito)di fatto posticipa di qualche settimana l’avvio della lotteria dei corrispettivi in quanto viene demandato a un Provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate da emanare entro e non oltre il 1 febbraio 2021 la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria, affidando, quindi, a tale documento la definizione della data di avvio.

Di conseguenza gli esercenti avranno a disposizione qualche settimana per adeguare il software del registratore di cassa telematico. Infine, con riguardo al regime sanzionatorio sulla disciplina in questione è previsto che gli esercenti che non accetteranno il “codice lotteria” e non rilasceranno al cliente il documento necessario per partecipare, potrà essere segnalato soltanto a partire dal 1 marzo 2021.

Infine, sul tema si ricorda che nella fase di avvio della Lotteria, non è possibile partecipare alla stessa con gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale (ad esempio, dell’acquisto di farmaci, dispositivi medici, etc.).

CASHBACK

(comma 1097)

Con riguardo i rimborsi attribuiti a chi utilizza mezzi di pagamento elettronici (c.d. “cashback”), la disposizione chiarisce che gli stessi non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Sul tema si evidenzia che in generale, ai fini della partecipazione al piano “cashback” risultano validi gli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, sul territorio nazionale con i metodi di pagamento elettronico appositamente attivati, tramite dispositivi fisici di accettazione (ad esempio i POS), che permettano di partecipare all’iniziativa.

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MISURE SUL LAVORO

STABILIZZAZIONE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE

Prevista ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 35

Il comma 10 dell’articolo 1 modifica – per il biennio 2021 e 2020 – la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). Si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

FONDO PER ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Ai commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

– dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;

– dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

RIENTRO AL LAVORO DELLE MADRI LAVORATRICI

Il comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse.

CONGEDO PATERNITÀ

Il comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

Con il comma 363 viene, invece, elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.

Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

PROROGA CIG COVID

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

– il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

– il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Il comma 306 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

BLOCCO DEI FINO AL 31 MARZO LICENZIAMENTI

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

– dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;

– in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

CONTRATTO DI ESPANSIONE INTERPROFESSIONALE

Il comma 349 – intervenendo sull’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 – proroga al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.

Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

ISCRO

I commi 386 a 401 disciplinano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare domanda, occorre:

– essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;

– avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;

– aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);

– essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

LAVORATORI FRAGILI

Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

RINNOVO E PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

È prorogato dal comma 279 al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle causali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA

Al comma 336 si prevede la proroga di Opzione donna, mentre al comma 339 si confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale.

Il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 350 stabilisce che nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

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MISURE GENERALI

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(commi da 1098 a 1100)

Intervenendo sulla disciplina del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del D.L. n. 34/2020 si prevede che:

    • il suddetto credito è fruibile dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021;
    • è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta prevista all’art.122 D.L. n. 34/2020 entro il 30 giugno 2021.

ESTENSIONE DEL CFP CENTRI STORICI

(commi 87 e 88)

La disposizione prevede l’estensione per il 2021 del contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 59 del D.L. Agosto, per gli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici dei comuni dove sono situati santuari religiosi (nel rispetto della condizione per la quale siano state registrate, nell’ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti e nel rispetto delle ulteriori condizione richieste in tale ambito).

Per tali comuni, diversi dai quelli precedentemente previsti dal D.L. Agosto, tale previsione ha effetto per l’anno 2021 nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno.

PROROGHE IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, IMPIANTI DI MICRO-COGENERAZIONE, RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI E PROROGA BONUS FACCIATE

(commi da 58 a 68 e comma 76)

Sul tema la disposizione prevede:

    • la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, elevando per quest’ultimo il limite previsto da € 10.000 ad € 16.000;
    • la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni al 90% spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. “bonus facciate”);
    • il riconoscimento alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa per l’anno 2021 di € 20 milioni, del c.d. “bonus idrico” pari ad € 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Al riguardo è chiarito che entro il 28 febbraio 2021, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio in questione;
    • la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “Bonus verde”).
    • la proroga del c.d. “superbonus” fino al 30 giugno 2022, con possibilità di “estensione” fino al 31 dicembre 2022, per gli edifici che al 30 giugno 2022 hanno concluso il 60% dei lavori (la parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in cinque).

Al riguardo, rispetto alla disciplina introdotta dal D.L. Rilancio, si introducono alcune modifiche di seguito elencate:

      • gli istituti autonomi case popolari possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 (per le spese sostenute dal 1 luglio 2022 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo);
      • ammissione al beneficio anche per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
      • un’unità immobiliare potrà ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
        • impianti per l’approvvigionamento idrico;
        • impianti per il gas;
        • impianti per l’energia elettrica;
        • impianto di climatizzazione invernale.
      • Accesso alla detrazione anche per gli edifici privi di attestato di prestazione energetica se sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;
      • Introdotta la possibilità di fruizione del beneficio anche per:
        • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia in favore di portatori di handicap, sia in favore di persone aventi più di 65 anni;
        • gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
        • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici può essere fruita anche nel caso di impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici;
      • estensione a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza dell’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione del superbonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici;
      • in merito alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, si precisa che il superbonus spetta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
        • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
        • 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
        • 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad 8 colonnine;
        • Con riguardo ai professionisti, viene chiarito che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del D.L. Rilancio.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

(commi 171 e 172)

La disposizione proroga per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta introdotto con la Legge di bilancio 2016 e successive modificazioni in favore delle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nella misura massima del:

    • 20% per le piccole imprese;
    • 15% per le medie imprese;
    • 10% per le grandi imprese.

NUOVE ATTIVITÀ NELLE ZES DEL MEZZOGIORNO

(commi 173 e 176)

Viene introdotta un’agevolazione fiscale per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite nel Mezzogiorno, ai sensi del D.L. n. 91/2017.

In particolare, è prevista la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito realizzato dalle suddette imprese a condizione che:

    • sia mantenuta l’attività nella ZES per almeno 10 anni;
    • siano conservati i relativi posti di lavoro per lo stesso arco temporale di cui sopra.

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO

(commi da 185 a 187)

La disposizione proroga per gli anni 2021 e 2022 il bonus per attività di R&S (inclusi i progetti in materia di Covid-19) riguardanti strutture produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia mantenendo le misura introdotte dal D.L. n.34/2020 (c.d. “Rilancio”) in tale ambito.

RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMATERIALI

(comma 83)

La disposizione è volta a riconoscere la possibilità di avvalersi dell’agevolazione in tema di rivalutazione dei beni d’impresa anche in riferimento all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Al riguardo, essendo di fatto estesa la disciplina introdotta all’art. 110 del D.L. n. 104/2020 (c.d. D.L. “agosto”) si ricorda che:

    • il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando un’imposta sostitutiva del 3%;
    • il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, applicando un’imposta sostitutiva del 10%.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

(commi da 1122 a 1123)

La disposizione è volta a prorogare la possibilità di rideterminazione del valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11%.

Al riguardo si evidenzia che le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data.

EROGAZIONE IN UNICA QUOTA DEL CONTRIBUTO “NUOVA SABATINI”

(commi 95 e 96)

La misura “Beni strumentali – Nuova Sabatini” costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese (PMI), attraverso il sostegno per l’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero) concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento. La proposta di modifica normativa in questione è volta a variare l’attuale meccanismo di funzionamento della misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l’erogazione in un’unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000,00. L’eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari finanziari, consentendo l’erogazione del contributo in un’unica soluzione in favore di tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento, costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l’intero contributo riconosciuto subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento, senza dover attendere, per l’incasso della totalità del contributo.

TRANSIZIONE 4.0

(commi da 1051 a 1060)

Le disposizioni intervengono sulle misure relative ai crediti di imposta del c.d. “Piano Nazionale Transizione 4.0”, nello specifico prorogandole e rafforzandole come segue:

    • esteso fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Inoltre, è prevista una rimodulazione delle aliquote agevolative, un aumento dell’ammontare delle spese ammissibili e l’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione con l’inclusione dei beni immateriali “generici”. Al riguardo si evidenzia che le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020;
    • confermato fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Al riguardo il predetto beneficio spetta nella misura:
      • del 20% per gli investimenti in ricerca e sviluppo, fino ad un massimo di euro 4 milioni,;
      • del 10% per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica, fino ad un massimo di 2 milioni di euro;
      • del 15% per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino ad un massimo di 2 milioni di euro;
    • Proroga al 2022 del credito d’imposta per la formazione 4.0, con ammissione al bonus dei costi previsti dal regolamento Ue in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

PLASTIC TAX

(comma 1084)

La disposizione differisce al 1 luglio 2021 l’entrata in vigore dell’imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici (MACSI) apportando alcune modifiche alla disciplina.

In particolare, ci si riferisce a:

    • l’inclusione tra i soggetti passivi, di coloro per conto dei quali i MACSI sono fabbricati;
    • l’innalzamento a 25 euro della soglia di esenzione dal tributo;
    • la rimodulazione delle sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento dell’imposta e per la tardiva presentazione della prevista dichiarazione trimestrale.

SUGAR TAX

(comma 1086)

La disposizione differisce al 1 gennaio 2022, apportando alcune modifiche, l’imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti.

In particolare, ci si riferisce a:

    • l’ampliamento della platea dei soggetti obbligati al pagamento del tributo includendovi anche chi cede le bevande realizzate, per conto suo, da altro soggetto, gestore dell’impianto di produzione;
    • la rimodulazione delle sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento dell’imposta e per la tardiva presentazione della prevista dichiarazione mensile.

PROROGA ESENZIONE IMU NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

(commi da 1116 a 1119)

La disposizione è volta a prorogare l’esenzione dall’IMU per i comuni lombardi e veneti interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, per quelli dell’Emilia-Romagna oggetto di proroga dello stato d’emergenza e quelli del Centro Italia, colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati coinvolti e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

DISPOSIZIONI SULLA RIDUZIONE DI CAPITALE DELLE SOCIETÀ

(comma 266)

Modificando quanto di fatto previsto sul tema dal D.L. n. 23/2020 (c.d. “D.L. Liquidità”), le nuove misure prevedono che in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizione previste agli articoli del codice civile n.2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies dello stesso.

Al riguardo, è previsto che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo secondo quanto stabilito dal codice civile è posticipato al quinto esercizio successivo (quindi fino alla data di tale l’assemblea può non operare la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale previste dal codice civile).

Si evidenzia che le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine e delle relative movimentazioni intervenute nell’esercizio.

BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

(comma 1108)

La disposizione chiarisce che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

MODIFICA ALLA DISCIPLINA FISCALE DELLA TASSAZIONE DEI RISTORNI

(commi 42 e 43)

Intervenendo sulla disposizione secondo cui i ristorni delle cooperative (ossia i profitti netti che derivano dall’attività con i soci, attribuiti proporzionalmente a questi ultimi), qualora imponibili al momento della loro attribuzione, siano soggetti a ritenuta a titolo di imposta con un’aliquota del 26%, la disciplina riduce la predetta ritenuta al 12,50%, ma consentendo di anticipare il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale piuttosto che al rimborso dello stesso.

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

(commi da 44 a 47)

La disposizione prevede l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo imponibile, nella misura del 50% a decorrere dal 2021, degli utili percepiti dagli enti non commerciali che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti:

    • famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
    • prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
    • ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
    • arte, attività e beni culturali:

Al riguardo, si impone ai beneficiari dell’agevolazione di destinare il relativo risparmio d’imposta al finanziamento delle attività d’interesse generale indicate dalla disposizione.

Infine la disposizione prevede che:

    • l’importo non erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente;
    • sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti localizzati in Stati a regime fiscale agevolato.

 

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE

(comma 333)

Viene elevato a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione IRPEF del 19%.

FONDO DELEGA RIFORMA FISCALE E PER LE MAGGIORI ENTRATE PER LA FEDELTÀ FISCALE

(commi da 2 a 7)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per finanziare i primi interventi che saranno disposti in attuazione di una legge delega che stabilirà i principi e i criteri direttivi da seguire per realizzare una riforma complessiva del sistema tributario finalizzata a alla sua semplificazione e alla riduzione della pressione fiscale. Viene inoltre istituito un “Fondo per la fedeltà fiscale” che si alimenta con l’ammontare di risorse che si stimano come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo indicate in norma.

ABROGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA IVA PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Si evidenzia che in fase di conversione della Legge di Bilancio 2021 è stata soppressa per il momento la disposizione volta a definire la procedura di infrazione n. 2008/2010 per violazione dagli obblighi imposti dagli art. 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo dell’applicazione dell’IVA previste all’art. 4, commi 4-8 del D.P.R. n. 633/1972 e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall’articolo 132 della medesima direttiva.

Tale disposizione avrebbe comportato un notevole stravolgimento per gli enti non commerciali, consistente in una serie di adempimenti, di cui fino ad ora risultavano esonerati, in quanto non più potenzialmente esclusi dalla disciplina IVA, se non nel rispetto di determinate condizioni (difatti le associazioni possono svolgere la loro attività considerata “istituzionale” ed in favore degli associati, utilizzando il codice fiscale e senza dotarsi obbligatoriamente della partita IVA, se non nei casi in cui essa non fosse decisa ad effettuare anche attività definibile commerciale).

***

MISURE SETTORIALI

TURISMO

ESENZIONI IMU PER I SETTORI TURISMO E SPETTACOLO

(commi da 599 a 601)

La disposizione prevede l’esonero dal versamento della prima rata IMU 2021 relativa a:

    1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
    2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
    3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
    4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

 

TAX CREDIT LOCAZIONI PER IL SETTORE TURISTICO

(comma 602)

La disposizione estende fino al 30 aprile 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito all’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (c.d. D.L. “Rilancio”), nel rispetto delle condizioni previste dalla citata norma, alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

FILIERA DELLA STAMPA

CREDITI D’IMPOSTA PER LA FILIERA DELLA STAMPA

(commi da 608 a 610)

La disposizione prevede la proroga per gli anni 2021 e 2022 delle seguenti misure:

    • il credito d’imposta nella misura del 50% per gli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online (c.d. “bonus pubblicità”) entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021e 2022;
    • il “tax credit per le edicole” (di cui all’art. 1 c. da 806 a 809, della Legge n. 145/2018) in favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
    • il credito d’imposta per le testate edite in formato digitale in relazione alle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga.

DISTRIBUZIONE CARBURANTE

IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA

(commi da 628 a 630)

La disposizione abroga l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), la cui istituzione, facoltativa, era stata rimessa ai singoli enti territoriali.

CONTRASTO FRODI NEL SETTORE CARBURANTI

(commi da 1075 a 1078)

La disposizione estende l’obbligo di dotarsi entro il 31 dicembre 2021 del sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con capacità di stoccaggio non inferiore a 3mila metri cubi.

Inoltre, è previsto che in caso di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, l’obbligo previsto di trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di garanzia per evitare il pagamento anticipato dell’IVA è trasferito al soggetto garante.

PUBBLICI ESERCIZI

IVA AGEVOLATA SU TAKE AWAY E DELIVERY

(comma 40)

La disposizione, con una norma d’interpretazione autentica che risolve i problemi interpretativi in materia di applicazione dell’aliquota IVA ridotta sulle cessioni di piatti d’asporto o con consegna a domicilio, di fatto indica una specifica nozione di “preparazioni alimentari” per la quale si prevede conseguentemente l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.

CREDITO D’IMPOSTA RISTORAZIONE

(commi da 117 a 123)

Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 52.21.0, è riconosciuto un credito d’imposta fino al 40% del costo sostenuto (fino a un massimo di 6.000 euro nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) per le spese strettamente funzionali all’esercizio dell’attività sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 relative a:

    • l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
    • l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
    • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il predetto credito:

    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
    • può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Infine, la norma rimanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, la previsione dei criteri e delle modalità di attuazione della disposizione.

PANIFICATORI

REGISTRO TELEMATICO DI CARICO/SCARICO CEREALI E FARINE

(commi 139 e 140)

La disposizione, allo scopo di consentire un monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, prevede che chiunque detenga cereali e farine di cereali è tenuto a registrare tutte le operazioni di carico e scarico in un apposito registro telematico istituito sul SIAN (ossia un apposito portale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali), qualora la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue.

In tale ambito, le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale, unionale o importate da Paesi terzi, devono essere registrati sul SIAN entro sette giorni lavorativi.

TABACCHI

SIGARETTE ELETTRONICHE E TABACCO RISCALDATO

(commi da 1124 a 1126)

La disposizione è volta ad aumentare l’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, in particolare quelli da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nonché sui tabacchi da inalazione senza combustione.

In particolare è previsto che i suddetti prodotti sono assoggettati all’imposta di consumo nelle seguenti misure:

    • per l’anno 2021:
      • 15% per i prodotti contenenti nicotina;
      • 10% per quelli senza nicotina;
    • per l’anno 2022:
      • 20% per i prodotti contenenti nicotina;
      • 15% per quelli senza nicotina;
    • per il 2023:
      • 25% per i prodotti contenenti nicotina;
      • 20% per quelli senza nicotina.

SETTORE GIOCHI

Commi da 1130 a 1133:

Per sostenere l’attività delle sale Bingo particolarmente penalizzate dalle misure restrittive anti Covid, le disposizioni in tale ambito prevedono:

    • il rinvio della gara per il rinnovo delle concessioni del bingo, di cui all’art. 1 comma 636 della Legge n.147/2019 al 31 marzo 2023;
    • il differimento e la rateizzazione del pagamento del canone mensile dovuto dai titolari delle concessioni. In particolare:
      • il canone mensile di cui all’art. 1, comma 636, lettera c), della Legge 147/2013, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il 10 del mese successivo, nella misura di:
        • euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni;
        • euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni;
      • i titolari di concessione per l’esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di cui al punto precedente sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno;
      • La prima delle rate è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese (l’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022).

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

    • Comma 1102: viene riconosciuta ai contribuenti c.d. “minori” (ossia con volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 400mila euro se lavoratori autonomi o imprese di servizi o a 700mila euro se esercenti altre attività), già ammessi alla liquidazione trimestrale dell’IVA, la possibilità di annotare sui registri IVA le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni, allineando di fatto le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta;
    • Commi 1103 e 1104: viene abolita dal 1 gennaio 2022 la comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (c.d. “esterometro”). Al riguardo, la trasmissione di tali operazioni avverrà attraverso il Sistema di interscambio e con riferimento al regime sanzionatorio, per l’omessa o errata trasmissione dei dati sarà irrogata una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà qualora l’invio avvenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, venga effettuata la trasmissione corretta dei dati;
    • Comma 1106: sul tema della c.d. “precompilata IVA” è chiarito che l’Agenzia delle Entrate si avvarrà, oltre che dei dati rilevati da fatture elettroniche, delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi giornalieri, anche di quelli già presenti in Anagrafe tributaria (ad esempio dichiarazione dell’anno precedente, comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA precedenti, etc.).

3. DECRETO PROROGHE

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (…)”, prevede, con riferimento alle categorie di interesse dalla Confederazione, le seguenti norme di differimento e proroga di termini.

Riportiamo di seguito l’analisi per articoli.

Art. 3 Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Sono differiti al 1° luglio 2021 i termini di cui all’art. 13 del D.L. 30.4.2019, n. 34, laddove prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;

b) il numero totale delle unità vendute in Italia;

c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo di cui sopra è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

Le disposizioni si applicano fino al 30 giugno 2021.

E’ differito al 1° gennaio 2022 il termine fissato dall’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, laddove prevedeva che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, potessero adempiere all’obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

È estesa fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 la deroga prevista, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, dall’art. 106, comma 7, del D.L. 17.3.2020, n. 18, laddove prevedeva che “Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza”.

L’articolo 106, ricordiamo, prevede che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. È facoltà delle società cooperative che applicano l’articolo 2540 del codice civile di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Viene differito al 1° marzo 2021 il termine previsto dal terzo periodo dell’art. 1, comma 540, della L. 11.12.2016, n. 232, relativamente alla “lotteria degli scontrini”. Dunque, solo a decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Il termine per l’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, con cui sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria, è differito al 1° febbraio 2021.

Art. 7 Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo

È differita al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Dunque, la delimitazione dei Distretti turistici può essere effettuata entro il 31 dicembre 2021 dalle Regioni d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati.

Ricordiamo che i previsti distretti turistici possono essere istituiti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Art. 11 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Ricordiamo che ai sensi della disposizione soprarichiamata le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni (77) salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Art. 12 Proroga di termini in materia di sviluppo economico

Vale anche per l’anno 2021 quanto previsto dall’articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Dunque, sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021 il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

Art. 13 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Sono differite al 30 giugno 2021 le disposizioni di cui all’articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Dunque, può essere utilizzato fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2020, il buono viaggio per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente, emesso fino ad esaurimento delle risorse in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, un’efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico.

La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 31 dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Art. 15 Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare

Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

La norma prevedeva che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Art. 19 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Si riportano le previsioni di maggiore interesse.

    • Fino al termine dello stato di emergenza, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità. Per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
    • Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
    • Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.
    • Lavoro agile. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel dettaglio, la suddetta proroga concerne:

– la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente;

– l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.