DPCM Natale: le nuove regole dal 24 dicembre 2020. Dettagli sui contributi a fondo perduto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 dicembre.
Di seguito riportiamo un piccolo sunto delle principali regole, ordinate in base alla data in cui saranno in vigore. In fondo le indicazioni sui contributi previsti per i ristoratori e altre attività (per codice ATECO). 

21-23 dicembre. Ultimi 3 giorni per lo shopping natalizio.

Saranno gli ultimi tre giorni per lo shopping natalizio, negozi aperti fino alle 21 con orario continuato e misure anti-assembramento. Alle 22 scatta il coprifuoco, fino alle 5 del mattino. Chi si muove in questa fascia oraria, deve avere un valido motivo.
Da lunedì non sarà più possibile muoversi da una regione all’altra senza un valido motivo, ovvero per lavoro, necessità o urgenza.

24-27 dicembre. Blocco totale.

Zona rossa su tutta l’Italia come nel primo lockdown: nei giorni prefestivi e festivi tutte le regioni dovranno chiudere negozi, bar e ristoranti. Rimaranno aperti solo i servizi considerati essenziali come alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e librerie. Saranno vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune, se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza. Si potrà uscire per andare a messa, ma non per andare a casa di parenti. Niente pranzi e cene di Natale dunque, se non con il nucleo convivente allargato a non più di due congiunti stretti: genitori anziani o figli o partner fissi. Si potrà uscire per fare attività sportiva o motoria e (solo una persona) per assistere chi non è autosufficiente.

28-30 dicembre, si allenta la stretta. Ristoranti solo delivery e asporto

Da lunedì a mercoledì si tornerà alla situazione del 21-23 dicembre: riapriranno i negozi fino alle 21, i bar e i ristoranti potranno effettuare solo delivery e asporto in zona arancione (a Parma e provincia). Il coprifuoco scatterà alle 22 e rimarrà comunque il divieto di spostamento tra le regioni. Ci si potrà muovere liberamente all’interno del proprio comune (nel caso in cui vi trovaste in una zona arancione). Tutti gli spostamenti che avvengono al di fuori degli spazi e degli orari consentiti dovranno essere giustificati con un valido motivo.

31 dicembre-3 gennaio: blocco totale.

Negli alberghi sarà possibile cenare solamente in camera, proprio per evitare che qualcuno sfrutti la situazione per organizzare feste. Scatterà il blocco totale dei movimenti anche all’interno dei comuni. Non si potrà uscire da casa, se non per valide ragioni dal giovedì 31 fino alla domenica 3, un blocco di quattro giorni che dovrebbe fermare chi aveva già pensato di aggirare il coprifuoco passando tutta la notte dell’ultimo dell’anno in una casa con amici e parenti. Chi verrà trovato a circolare per strada in quei quattro giorni senza motivo verrà sanzionato con una multa da 400 a 1.000 euro. I bar e i ristoranti resteranno chiusi, così come tutte le attività non ritenute essenziali.

4-6 gennaio. Riapertura negozi, bar e ristoranti.

L’Italia tornerà in una sorta di zona gialla rinforzata, con la riapertura dei negozi, dei bar e dei ristoranti. Coprifuoco alle 22, ma resteranno vietati gli spostamenti tra regioni gialle, che torneranno a essere consentiti dal 7, quando dovrebbero riaprire anche le scuole, con lezioni in presenza per il 75% degli studenti.
 

Contributo a fondo perduto per i ristoratori

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021) in favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre:

  • hanno la partita IVA attiva,
  • ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati all’allegato 1 del d.l. in commento.

Il contributo:

  • non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020,
  • spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro,
  • è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,
  • è pari al contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020,
  • non può essere superiore a euro 150.000,00,
  • si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, c. da 7 a 14, del d.l. n. 34/2020.

Allegato 1: i Codici Ateco che beneficeranno dell’aiuto economico
561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 – Catering continuativo su base contrattuale
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
QUI IL DECRETO IN FORMA INTEGRALE 
QUI LE SLIDE CON LE REGOLE PRESENTATE DALA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI