Contingenamento accesso ai mercati: le risposte della Regione

In relazione alle misure previste nel  protocollo sul commercio su aree pubbliche è obbligatorio per i Comuni disporre il contingentamento degli accessi ai mercati?

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare  il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 (ora allegato 11 del DPCM 11 giugno 2020) tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici  e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
A tal fine i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio, valutando in tale ambito, esclusivamente  ove lo ritengano necessario o opportuno in relazione agli specifici contesti, di prevedere eventualmente il contingentamento degli accessi.
Qui la normativa regionale completa e le precisazioni sulle ordinanze per il contrasto alla diffusione del Coronavirus (Covid-19)