Edicole: novità legislative introdotte con Legge 157/19 e Legge 160/19 (Legge Fiscale e Bilancio 2020)

La presente per illustrare le novità legislative introdotte dalla legge fiscale e dalla legge di stabilità 2020.
Legge Fiscale
Per maggiore chiarezza occorre ricordare che il prodotto editoriale, i biglietti autobus, le ricariche telefoniche ecc., godono di un regime speciale Iva e grazie a questa condizione consentono l’esenzione da alcuni obblighi previsti per il titolare dell’attività dalla stessa legge.
Pertanto, quando l’esercente vende un giornale o una rivista, un titolo di viaggio, un abbonamento per il trasporto pubblico, o un servizio di ricarica telefonica, non sarà obbligato ad emettere lo scontrino, inviarlo telematicamente all’agenzia dell’entrate e non sarà obbligato a prendere i dati del cliente per farlo partecipare alla cosiddetta “lotteria degli scontrini”.
Tali obblighi rimangono qualora nella stessa rivendita si commercializzi merci o servizi in regime normale d’IVA.
Per la vendita di qualsiasi prodotto, con o senza IVA, c’è l’obbligo di accettare pagamenti elettronici.
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
La norma prevede la riduzione del limite di utilizzo del contante, attualmente fissato a € 3.000,00, così come segue:
– Limite di € 2.000,00 con decorrenza 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021;
– Limite di € 1.000,00 decorrere dal primo gennaio 2022.
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cash-less
Per incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, dal 1° gennaio 2020 i contribuenti persone fisiche che effettuano acquisti fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l’estrazione a sorte di premi (necessario comunicare codice fiscale).
Si prevede che i premi conseguiti non concorrerano a formare il reddito imponibile né sono soggetti a tassazione per non disincentivare i contribuenti, considerate le finalità della lotteria.
Inoltre, viene affiancata alla lotteria dei corrispettivi una specifica estrazione di premi in denaro (per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie) riservati tanto ai consumatori finali quanto agli operatori IVA qualora il pagamento della operazione commerciale avvenisse esclusivamente con pagamento elettronico.
Sanzione lotteria degli scontrini
L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione è punito con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500.
Viene specificato che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di acquisizione del codice fiscale e trasmissione dei dati delle singole cessioni e prestazioni la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica (si tratta di quei soggetti con volume d’affari inferiore ai € 400.000,00 che continueranno, nel semestre di moratoria sulle sanzioni, ad emettere scontrini fiscali sui quali non è possibile indicare il codice fiscale dell’acquirente).
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
L’articolo prevede un’agevolazione consistente in un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio.
Il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno conseguito nell’anno precedente a quello di riferimento, ricavi e compensi per un importo inferiore ad Euro 400.000,00.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione con il modello “F24”, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Infine, è previsto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito
L’attuale normativa prevede per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito.
La legge 157/19 istituisce una sanzione pari a 30,00 € aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.
L’inserimento della percentuale sulla transazione, in aggiunta alla somma fissa, è finalizzato a graduare l’importo della sanzione a seconda della diversa entità delle transizioni rispetto alle quali viene rifiutato il pagamento.
Legge Bilancio 2020
Tax credit 2020
Per l’anno 2020, in deroga all’articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il credito d’imposta di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo articolo 1 della legge n.145 del 2018 è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Il Coordinatore Nazionale FENAGI
Ermanno Anselmi
Il Presidente Nazionale FENAGI
Cristian Cartosio