Con la Risoluzione 64/E l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle novità introdotte dall’art. 12 quinquies del DL34/2019, ha disposto la proroga del pagamento delle imposte al 30 settembre 2019, senza maggiorazione.
Sono interessati dalla proroga dei termini di versamento i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, quando contestualmente:
- Esercitano in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività.
- Dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano quindi nella proroga i minimi, i forfettari, inizi e cessazione.
I versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, irap e iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre sono posticipati al 30 settembre 2019