Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Dal 1° luglio parte la prima fase dell’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati di scontrini e ricevute. Questa prima fase riguarderà solo commercianti, esercenti e operatori che nel 2018 hanno avuto un volume d’affari oltre 400mila euro: da gennaio 2020 l’obbligo si estenderà a tutti gli altri operatori, a eccezione dei casi di esonero.
Il termine per trasmettere scontrini e ricevute telematiche all’Agenzia delle Entrate è di 12 giorni rispetto alla data dell’operazione. Per i primi sei mesi dell’entrata in vigore dell’obbligo di invio (da luglio a dicembre 2019) è prevista una moratoria delle sanzioni; la trasmissione potrà avvenire entro il mese successivo, e comunque entro la liquidazione iva del periodo di riferimento, senza applicazione di sanzioni.
Una moratoria di sei mesi sulle sanzioni è prevista anche per chi non si è ancora dotato dei registratori telematici predisposti all’invio dei corrispettivi giornalieri : per questi soggetti l’Agenzia delle Entrate implementerà un servizio web per memorizzare e trasmettere alle Entrate i corrispettivi. A tal fine un Provvedimento del Direttore delle Entrate, di prossima emanazione, individuerà le modalità tecniche. Anche in questo caso i corrispettivi dovranno essere inviati nei termini della moratoria, ossia entro il mese successivo.
Il documento che sarà emesso al posto del vecchio scontrino o della vecchia ricevuta avrà valore ai fini commerciali in quanto continuerà a certificare l’acquisto effettuato e costituirà titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia in caso di vizi della cosa venduta.