Le regole per la commercializzazione degli “shoppers” e delle buste ultraleggere negli esercizi commerciali.

L’art. 9-bis del DL n. 91/2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), aggiunto dalla legge di conversione, n. 123 del 3 agosto scorso, ha provveduto al recepimento della Direttiva UE n. 2015/720, che interviene al fine di ridurre l’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero e pone rimedio alla procedura di infrazione n. 2017/0127 aperta dall’UE nei confronti dell’Italia per mancato recepimento nei termini della Direttiva (scadenza: 27 novembre 2016).
La norma ha abrogato le precedenti disposizioni del nostro Paese in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci, ed in particolare i commi 1129, 1130 e 1131 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e l’art. 2 del DL n. 2/2012.

L’art. 9-bis aggiunge alcuni nuovi articoli al Codice dell’Ambiente, D. Lgs. n. 192/2006.

In particolare, l’art. 226-bis (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica) prevede che, fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili (quelle certificate da organismi accreditati, rispondenti ai requisiti stabiliti dal CEN, ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002, che possono regolarmente essere poste in commercio), è vietata la commercializzazione delle borse di plastica (borse con o senza manici fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti) in materiale leggero (con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron), nonché delle altre borse di plastica non rispondenti a determinate caratteristiche descritte dallo stesso art. 226-bis, al comma 1.

In ogni caso, le borse di plastica commercializzabili non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Inoltre, al fine di conseguire una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica, il successivo art. 226-ter prevede la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, cioè quelle con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi (in pratica le bustine che nei reparti dell’ortofrutta vengono utilizzate per prelevare e pesare frutta e verdura e quelle che, in generale, vengono utilizzate per imballare gli alimenti sfusi).

Si tratta di un programma di riduzione di quelle borse ultraleggere che non abbiano le caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002 attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati e un contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali previste dallo stesso art. 226-ter, determinato sulla base dello standard stabilito dalla legge.

La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero sarà realizzata secondo le seguenti modalità: a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento; b) dal 1° gennaio 2020, il contenuto minimo di materia prima rinnovabile deve essere non inferiore al 50 per cento; c) dal 1° gennaio 2021, tale contenuto minimo sale al 60 per cento.

Anche le borse di plastica in materiale ultraleggero utilizzate a fini di igiene, come gli shoppers per il trasporto dei prodotti, non possono essere distribuite a titolo gratuito e il loro prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite: tale obbligo sarebbe vigente fin d’ora, ma da quanto è dato sapere il Ministero lo riterrebbe vigente a far data dal 1° gennaio 2018, con l’avvio del programma di riduzione.

Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili.

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi. All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.

SCARICA QUI LA CIRCOLARE CON ALLEGATA LA NORMATIVA COMPLETA SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI “SHOPPERS”