OGGETTO: MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI. RISOLUZIONE N. 44/E DEL 5 APRILE 2017.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 44/E, affronta l’obbligo in oggetto, per i distributori automatici dei tabaccai.
All’Agenzia è stato chiesto se:
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oggetto della trasmissione telematica sia il complesso dei corrispettivi derivanti da tutte le vendite effettuate (merce varia, tabacchi e gratta e vinci);
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la trasmissione debba avvenire distinguendo la specifica tipologia di prodotti, in virtù del trattamento iva.
Innanzitutto viene ricordato che presupposto della normativa in questione, è che una cessione, deve dar luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini iva. In altre parole, qualora l’imposta sulla operazione avvenuta tramite distributori automatici sia già stata assolta in una fase precedente, e chi la effettua non può determinare alcun elemento (si sta parlando delle operazioni di cui all’art. 74 del DPR 633/72, c. 1), le previsioni della trasmissione telematica dei corrispettivi non troveranno applicazione.
Quindi, nessun obbligo sussiste in merito alle:
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cessione di tabacchi e di altri generi di monopolio;
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ricariche telefoniche;
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vendita di biglietti delle lotterie istantanee, esenti da IVA e non soggette a fatturazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 6 e art. 21, comma 6, lett. c), che rientrano fra i beni ceduti in via esclusiva dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Inoltre, la trasmissione telematica non trova applicazione neanche per la vendita, attraverso distributori automatici, di biglietti di viaggio e sosta.
Per il resto, per tutte e altre tipologie di beni (o di servizi), troverà invece applicazione la normativa della trasmissione telematica dei corrispettivi.
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